I crediti edilizi che sono stati già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio possono essere oggetto di ulteriore cessione. Una sola. Dunque, per tali crediti sono ammesse in totale due cessioni anziché una. Infatti, il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha disposto il blocco alle cessioni multiple dei crediti edilizi, prevedendo un’apertura solo per i crediti già oggetto di cessione dunque crediti per i quali è stata esercitata l’opzione di opzione di sconto in fattura/cessione del credito alla data del 7 febbraio.

Detto ciò, cosa succede invece per i crediti afferenti lavori iniziati prima del 7 febbraio, con accordi di cessione già definiti ma per i quali ancora non è stata comunicata alcuna cessione all’Agenzia delle entrate?

Ecco quali potrebbero essere le possibili soluzioni.

Il blocco alle cessioni multiple nel decreto Sostegni-ter

Con il nuovo D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, approvato la scorsa settimana, il Governo,  interviene nuovamente in materia di cessione dei bonus edilizi. Modificando l’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare viene disposto che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Tali vincoli non riguardano i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio. Infatti il testo finale dell’art.28 del D.l. 4/2022 dispone quanto segue:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Il credito che alla data del 7 febbraio (non è chiaro se siano ammesse anche le cessioni effettuate in data 7 febbraio) è già stato oggetto di cessione potrà essere ceduto un’ulteriore volta.

Cosa succede per i lavori iniziati prima del 7 febbraio con accordi di cessione già definiti?

Il decreto Sostegni-ter dispone che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni in parola.

Da qui, cosa succede invece per i crediti afferenti lavori iniziati prima del 7 febbraio, con accordi di cessione già definiti ma per i quali ancora non è stata comunicata alcuna cessione all’Agenzia delle entrate?

Ebbene, noi di Investire Oggi riteniamo l’unico modo per ammettere la doppia cessione  sia quella di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito entro il 6 febbraio.

Questo perche, le novità del decreto Sostegni-ter dovrebbero riguardare le comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviata tematicamente all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 7  febbraio 2022.