L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 425 del 1° ottobre 2020, fornisce importanti chiarimenti in merito al cosiddetto Ecobonus e, in particolare, allo strumento della cessione del credito nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti da più imprese. Verdiamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante, titolare di una ditta edile, ha eseguito, nel 2018, dei lavori per i quali al committente spetta l’ecobonus.

Il suo cliente ha effettuato anche altri interventi di riqualificazione energetica agevolabili rivolgendosi a un altro fornitore.

L’altro esecutore non ha accettato di acquistare la sua parte del credito d’imposta.

Per tale motivo, l’istate chiede all’agenzia se sia possibile ricevere l’intero ecobonus, acquisendo la quota di credito spettante all’altro fornitore.

Ecobonus, è possibile cederlo ad un solo fornitore

L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello del contribuente con esito positivo, e lo fa citando alcuni documenti di prassi.

La circolare n. 11/E del 2018 individua 3 categorie di soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

  1. fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  2. altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  3. banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Invece, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, è stato stabilito che:

«In presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».

In altre parole, la cessione del credito è possibile soltanto se commisurata, nel suo ammontare massimo, alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni.

Per i motivi sopra esposti, dunque, l’agenzia delle entratesi ritiene che l’istante possa acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni dell’Ecobonus.

Non è rilevante il fatto che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

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