“Abbiamo bisogno di essere responsabili per noi stessi; dobbiamo creare la nostra repubblica personale. Oggi deleghiamo le nostre responsabilità al capo, all’azienda, al Governo, e poi diamo loro la colpa quando tutto va male“, afferma Tom Hodgkinson. Tante persone amano avere il controllo su tutto, non riuscendo a fidarsi dell’operato altrui. Molti, invece, preferiscono delegare a terze persone per questioni di tempo. O semplicemente per il fatto di non avere le conoscenze giuste a svolgere determinati compiti.

A prescindere dal motivo per cui si decida di optare per questa seconda soluzione si consiglia di non abbassare mai la guardia.

Questo perché non sempre il delegato agisce come sperato. Lo sanno bene le tante famiglie che non hanno potuto beneficiare dei bonus fiscali per lavori edilizi per colpa dell’amministratore di condominio. Ecco come comportarsi.

Lavori con bonus saltati, se la colpa è dell’amministratore di condominio come rifarsi?

Tante le persone che nel corso degli ultimi anni hanno potuto svolgere diversi lavori edilizi avvalendosi dei bonus messi a disposizione da parte del Governo. Non tutti però hanno potuto beneficiare di tale opportunità, spesso a causa della negligenza dell’amministratore di condominio. Proprio quest’ultimo, pertanto, può essere chiamato a risarcire i condomini per i danni subiti. È quanto stabilito dalla sentenza numero 6086 del 2020 della Corte di Cassazione, che prende come riferimento il “dovere di diligenza” dell’amministratore condominiale.

Nel caso preso in esame, la Corte di Cassazione ha condannato un amministratore condominiale per non aver effettuato gli adempimenti necessari per permettere a un condomino di beneficiare del bonus ristrutturazioni 36%. Tale principio, ovviamente, risulta valido anche per altre agevolazioni in abito di ristrutturazioni edilizie. Entrando nei dettagli la Suprema Corte ha risposto al quesito su chi debba rispettare le disposizioni previste dalla normativa per quanto concerne la tracciabilità dei pagamenti a favore dell’appaltatore che esegue lavori straordinari sulle parti comuni.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione tale compito è a capo del

“soggetto che affida i lavori all’impresa appaltatrice – ossia il condominio a mezzo del suo amministratore – a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d’appalto”. In particolare viene sottolineato che per “fruire della detrazione fiscale” è necessaria l'”attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al Condominio il suo contributo individuale alla spesa comune”.

Ne consegue, pertanto, che spetta all’amministratore di condominio effettuare i pagamenti in modo tale da consentire la fruizione dei bonus ai singoli condomini per interventi effettuati sulle parti comuni dello stabilimento condominiale.

Mancata fruizioni delle agevolazioni, è sempre colpa dell’amministratore?

Ovviamente la responsabilità è dell’amministratore nel caso in cui si tratti effettivamente del soggetto incaricato a svolgere i vari adempimenti per nome e per conto del condominio. Quest’ultimo, d’altronde, ha la facoltà di nominare un soggetto intermediario abilitato che abbia il compito di svolgere gli adempimenti di natura fiscale inerenti i bonus edilizi. Se tutto questo non bastasse, si sono registrati numeri casi di amministratori che si sono resi complici di meccanismi fraudolenti volti a maturare crediti di imposta inesistenti riguardanti il Superbonus e in seguito monetizzati con diverse operazioni di cessione.

Veri e propri sistemi di truffa attraverso cui molti amministratori di condominio hanno cercato di trarre un profitto illecito a scapito degli inconsapevoli condomini. Quest’ultimi ovviamente, una volta scoperto l’accaduto, possono rivalersi sull’amministratore. In ogni caso non è possibile incolpare a prescindere l’amministratore. Bisogna bensì valutare ogni singolo caso e individuare quale sia la figura il cui operato ha reso impossibile l’accesso alle agevolazioni.