I lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche danno diritto al c.d. bonus barriere architettoniche 75%. Tale beneficio si applica per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Questo bonus è alternativo (e non cumulabile) con il bonus ristrutturazione 50% previsto per le stesse tipologie di spese.

Inoltre, in entrambi i casi è possibile godere dell’IVA agevolata con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 22%. Ciò tuttavia, solo laddove siano rispettati determinati requisiti.

Serve sempre il bonifico parlante

Il bonus barriere architettoniche 75%, ricordiamo, si concretizza in una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori sugli immobili finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche.

Lo sgravio fiscale è goduto in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Il bonus ristrutturazione si concretizza in una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per lavori edilizi sugli immobili. Tra questi lavori possono rientrare anche quelli finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche. Lo sgravio si spalma in 10 quote annuali di pari importo. Per tale bonus l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito è stata fermata con il decreto-legge n. 11/2023.

In entrami i casi, requisito indispensabile è che le spese siano pagate con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano la causale di versamento, i dati fiscali del beneficiario della detrazione e i dati fiscali del destinatario del bonifico stesso (impresa/fornitore).

Barriere architettoniche, IVA 4% solo per lavori in appalto

L’applicazione IVA 4% sui lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche è prevista esplicitamente dalla legge sull’IVA (DPR n. 633/1972) dove, all’art. 41-ter Tabella A, si dice che l’IVA al 4% si applica su

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Dunque, il requisito principale per l’IVA al 4% è che i lavori da realizzare siano espressamente previsti nel contratto di appalto.

Tutti i lavori realizzati fuori dal contratto di appalto non possono essere soggetti ad IVA agevolata.

Riassumendo

  • le spese per lavori su immobili finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche sono ammesse al bonus barriere architettoniche 75% oppure al bonus ristrutturazione 50%
  • l’IVA agevolata del 4% si può applicare solo se la prestazione dei servizi (quindi, i lavori da realizzare) siano dipendenti dal contratto di appalto
  • i lavori fuori dal contratto di appalto sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22%.