Con il decreto 14 febbraio 2022, Ministero della Transizione ecologica, sono stati individuati i massimali di spesa ossia il nuovo prezzario da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di risparmio energetico ossia per i vari bonus casa che ammettono tali tipo di lavori. Dunque, i nuovi costi specifici dovranno essere utilizzati per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

I nuovi massimali si applicano agli interventi di risparmio energetico superbonus 110% e nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate, se influenti dal punto di vista termico.

Il nuovo prezziamo Mi.Te.

I costi specifici adottati con il decreto 14 febbraio 2022, riguardano i seguenti interventi di risparmio energetico superbonus e non:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a
  • condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  • impianto fotovoltaico;
  • sistema di accumulo dell’energia elettrica;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Attenzione, i nuovo massimali di costo sono inseriti nell’allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione. Con tale ultimo allegato è sostituito l’allegato I del decreto requisiti-6 agosto 2020.

Se si superano i massimali di spesa

Cosa succede se si superano i massimali di spesa indicati nel decreto per i vari bonus casa?

Ebbene, per rispondere a tale domanda, bisogna partire dall’assunto che il fatto che siano cambiati i massimali di spesa agevolabili, non vuol dire che sia cambiata anche la detrazione fiscale max ammessa per ogni singolo intervento.

Infatti, i limiti di detrazione rimangono quelli vecchi.

Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico dell’edificio, la detrazione  superbonus 110, e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

  • non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’estern
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliar
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

Da qui, se si superano i limiti di detrazione, sarà il contribuente ad essere tenuto a pagare le spese non coperte dall’agevolazione.