Resta tutto com’è oggi per l’assunzione di colf e badanti. Nessun raddoppio del limite di deducibilità dei contributi e nessun bonus assunzione 3.000 euro. I due emendamenti che erano stati messi al decreto lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023) non passano al vaglio del Senato in fase di conversione in legge.

A livello legislativo, ricordiamo che, oggi è l’art. 10, comma 2 del TUIR, a prevedere la possibilità per chi assume lavoratori domestici, di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali pagati per tali lavoratori.

Una deduzione che, tuttavia, prevede un limite massimo.

Salta il bonus assunzione

Un emendamento al decreto lavoro prevedeva un bonus assunzione colf e badanti. Un bonus nella forma dell’esonero contributivo.

In sostanza l’emendamento proponeva l’esonero contributivo in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di 65 anni.

Un bonus pari al 100%, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi. Allo stesso tempo di prevedeva che il beneficio non spettasse in due ipotesi, ossia:

  • nel caso in cui tra il lavoratore assunto e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare fosse cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi
  • in caso di assunzione di parenti o affini.

L’emendamento, però, non ha trovato conferma nella fase di esame a Palazzo Madama del decreto lavoro.

Deduzione contributi lavoratori domestici, non cambia nulla

Nessuna traccia nemmeno del raddoppio del limite massimo di deducibilità dei contributi pagati per i lavoratori domestici. Un limite che, dunque, resta com’è oggi. Vale a dire a 1.549,73.

I contributi pagati oltre la citata soglia restando non deducibili. Quindi, un datore di lavoro che paga ad esempio, 2.000 euro di contributi annui per una colf assunta, ne può dedurre in dichiarazione redditi solo 1.549,73 euro.

Quando parliamo di lavoratori domestici non facciamo riferimento solo a colf e badanti ma anche altre categorie di lavoratori che rientrano in questa definizione.

Pertanto, ad esempio, anche a aiuto cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alle aree verdi, operaio comune di fatica, baby-sitter, cameriere, giardiniere, autista, ecc.

Riassumendo…

  • il datore di lavoro di lavoratori domestici deduce nella sua dichiarazione redditi i contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico pagati per tali lavoratori
  • non passa al Senato la misura emendativa prevista nel decreto lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023) sul bonus assunzione 3.000 euro lavoratori domestici
  • nessuna traccia nemmeno del raddoppio del limite massimo deducibile dei contributi pagati per i lavoratori domestici che resta, dunque, a 1.549,73 euro.