Il decreto Sostegni-ter approvato la scorsa settimana dal Governo, interviene in materia di cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc. L’intervento è finalizzato a bloccare le cessioni a catena dei crediti edilizi. A tal fine, viene previsto che il credito può essere oggetto di un’unica cessione. Dunque chi lo riceve non potrà procedere ad un’ulteriore trasferimento. L’unica via di utilizzo del credito ricevuto sarà quella del suo inserimento in F24 per il  pagamento di imposte e contributi dovuti all’Erario.

Quello che sarà l’impatto di tale novità, lo vedremo nelle prossime settimane dopo che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ciò che è certo è che questa modifica interviene ancora di più sulle opzione di sconto in fattura/cessione del credito rispetto a quanto previsto dal legislatore con il D.l. 157/2021, c.d. decreto Antifrode. Programmare i lavori in tali condizioni risulta cosa difficile in un contesto normativo in continua evoluzione. A pagare sono sempre imprese e contribuenti.

Come impatteranno tali novità sui cantieri superbonus, ristrutturazione, bonus facciate ecc.? Gli accordi di cessione già definiti con l’impresa rimarranno validi?

Sconto e cessione del credito. Dal D.L. Rilancio al Sostegni-ter, quali modifiche ad oggi?

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione edilizia spettante è stata prevista con l’art121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Con tali due opzione, ai contribuenti viene concesso, il luogo dell’inserimento della detrazione in dichiarazione dei redditi, di monetizzare il bonus edilizio recuperando nell’immediato il costo dei lavori o parte di esso. A seconda dell’aliquota agevolativa prevista per quello specifico intervento effettuato.

Detto ciò, tale meccanismo ha portato però a numerose frodi ai danni dello Stato. Addirittura, in alcuni casi, le truffe sono state messe in atto tramite la costituzione di società ad hoc che acquisivano crediti per lavori mai realizzati oggetto di successiva cessione a banche e altri intermediari ignari dell’effettiva provenienza del credito stesso.

Per cercare di contrastare tale situazione, il Governo, con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, ha introdotto una serie di misure. Quale ad esempio i controlli preventivi.

Cosa cambia con il decreto Sostegni-ter?

Con il decreto Sostegni-ter approvato la scorsa settimana e non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, viene previsto un blocco alle cessione a catena dei crediti edilizi.

In particolare:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Un allentamento di tale disposizione è prevista solo per i i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione.  Tali credito potranno essere oggetto di un’ulteriore cessione.

Inoltre, il decreto dispone che sono nulli: i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

Difatti, sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle novità introdotte dal decreto Sostegni-ter.