Sono in regime forfettario e verso i contributi obbligatori all’INPS ai fini pensionistici calcolati sul reddito che deriva dalla mia attività. Vorrei anche riscattare gli anni di laurea ma mi chiedo se posso poi dedurre quanto andrei a pagare per quest’ultima operazione così come già faccio per i contributi obbligatori? Spesso il contribuente e gli addetti ai lavori si pongono questa domanda.

Il regime forfettario è stato introdotto con la Legge n. 190 del 2014 ed è stato oggetto di successive modificazioni tra cui da ultimo quelle ad opera della manovra di bilancio 2020 che ha nuovamente modificato i requisiti di accesso (comma 54 Legge 190/2014) e le cause di esclusione (comma 57 Legge n. 190/2014).

Ciò che non è modificata è, invece, la modalità di determinazione del reddito dell’attività su cui andrà determinata l’imposta sostitutiva dovuta (15% o 5%). Le regole sono fissate dal comma 64 della menzionata legge, ai sensi del quale questi è ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla legge medesima, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

La deducibilità dei costi

I costi inerenti l’attività non sono deducibili dal reddito d’impresa o lavoro autonomo di chi agisce nel forfait e ciò, in quanto, essi rilevano in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata. Sono, invece, deducibili per espressa previsione normativa, i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa. E’ altresì previsto che laddove i contributi pagati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.

Inoltre, l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal contribuente che applica il forfetario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del TUIR, dai familiari di cui questi è a carico.

Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, dal reddito d’impresa o lavoro autonomo restano deducibili solo i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e non anche quelle facoltativamente versati. Sono deducibili, quindi, i contributi versati alla gestione IVS artigiani e commercianti; quelli versati alla Gestione separata INPS; quelli versati dai professionisti alla cassa di appartenenza; ecc. Lo sgravio fiscale avviene al quadro LM sezione II rigo LM35 del Modello Redditi PF secondo il principio di cassa (nel Modello Redditi PF/2020 si deducono i contributi “versati” nell’anno d’imposta 2019).

I contributi pagati per il riscatto degli anni di laurea sono, invece, facoltativi, pertanto, non deducibili dal forfait. Tuttavia, se questi oltre al reddito derivante dall’attività dovesse essere titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, potrebbe fruire della relativa deduzione fiscale (art. 10, comma 1, lett. e, del TUIR).