Tutte le novità sull’Iva sulle prestazioni sanitarie rese dalle cooperative, quindi aliquota agevolata al 4 e 10%  oggetto di chiarimenti con la circolare n. 12 delle Entrate.

 La circolare n. 12/2013 delle Entrate

 La circolare n. 12/2013 dell’Agenzia delle entrate è una sorta di vademecum su tutte le più importanti novità fiscali intervenute recentemente. Tra queste particolare attenzione è posta all’Iva.

  Iva 4% prestazioni sanitarie

 Le novità in tema di Iva analizzate dall’Agenzia delle entrate nella suddetta circolare vi sono quelle riguardanti l’aliquota Iva per le prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali.

La legge di stabilità 2013, ricorda la circolare n. 12/2013 dell’Agenzia delle entrate, ha modificato la disciplina Iva sulle  prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi. In particolare si dispone l’abrogazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per cento alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 Aliquota Iva 10% prestazioni sanitarie

 D’altra parte si prevede anche l’assoggettamento all’aliquota Iva 10 per cento delle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tali prestazioni rese dalle cooperative sociali sono:

prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie,

– prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali,

– prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie,

– prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie,

– prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

 Condizioni per Iva 10%

 L’aliquota Iva agevolata al 10% può essere applicata  a patto che tali prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale  nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Per ciò che riguarda la decorrenza delle novità in questione, queste troveranno applicazione alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

 L’Iva agevolata 10% può essere applicata solo sulle prestazioni sociali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi e in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente.

 Iva prestazioni sanitarie, ecco cosa cambia

 Volendo ricapitolare sulle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da società cooperative, avremo un diverso regime di applicazione Iva.

In particolare vi sarà:

– un regime di esenzione Iva, se le prestazioni sono rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;

– applicazione dell’aliquota IVA 10% se le prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

– applicazione dell’aliquota ordinaria del 21%, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni.