Iva cosa è e cosa significa:  piccola guida

L’IVA (imposta sul valore aggiunto), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è l’imposta in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi. La disciplina IVA  è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, la VI Direttiva CEE del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta l’Unione europea. In Italia tale imposta fu introdotta al posto della IGE (Imposta generale sulle entrate).

L’IVA colpisce le cessioni di  beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni e le importazioni da chiunque effettuate (art.1 DPR n.633 del 1972).

Iva caratteristiche: gli aspetti più importanti dell’Iva

Iva imposta indiretta – L’IVA  è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario; si tratta di una imposta indiretta poiché colpisce i consumi, cioè la ricchezza nel momento in cui viene utilizzata.

Iva imposta generale – E’ una imposta generale perché  colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico ( c.d. valore aggiunto). Il valore aggiunto è dunque la differenza tra il ricavo dei beni e dei servizi venduti in un determinato periodo di tempo e il costo dei beni e dei servizi acquistati e impiegati per produrli.

Esso esprime, quindi, l’incremento di valore che i beni e i servizi subiscono in un passaggio produttivo da un soggetto ad un altro soggetto. Poiché non è possibile stabilire quali siano esattamente i beni e i servizi impiegati per la realizzazione di un determinato prodotto e, quindi, individuare il valore aggiunto attribuibile ai singoli prodotti, ai fini fiscali si fa riferimento all’entità complessiva delle operazioni effettuate da un determinato soggetto in un certo periodo di tempo.

Iva imposta neutra – La sua caratteristica principale è quella di risultare neutra per tutti i soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione di beni e servizi. Per tali soggetti, grazie al meccanismo della detrazione (regolamentato dall’art.19 del DPR n.633 del 1972), l’IVA non costituisce un elemento di costo, al contrario invece per quel che avviene per il consumatore finale il quale sopporta interamente l’onere. Nell’imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell’imposta stessa ne sopporta l’onere economico (o come si usa dire, è inciso dall’imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d’imposta, ma per il quale l’imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.       

Imposta valore aggiunto Iva come funziona

 Nel ciclo produttivo commerciale si verifica questa situazione: l’IVA viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell’imposta che sono le società, gli enti, gli esercenti di arti e professioni e non solo, i quali sono tenuti alla liquidazione e all’eventuale versamento dell’imposta sul proprio volume di affari. Attraverso un sistema di detrazione (art.19 DPR  n. 633 del 1972) e rivalsa (art. 18 del DPR n. 633 del 1972), alla fine l’imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d’imposta (l’imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale. Infatti, il soggetto passivo d’imposta, che cede beni o servizi, può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati. L’IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Iva proporzionale – Altra caratteristica dell’IVA è la sua proporzionalità perché si applica utilizzando aliquote differenziate ma costanti.

Aliquote Iva in Italia – Esistono tre aliquote IVA in vigore in Italia:

  • Iva 4%, aliquota minima, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
  • Iva 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
  • Iva 21%, aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l’aliquota da applicare.

Le aliquote sono definite dall’Art. 16 riguardanti alla tabella A allegata al DPR 633/72.
A seguito la conversione in Legge del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, l’aliquota ordinaria passa dal 20% al 21%, in vigore dal 17.09.2011.

Operazioni assoggettate a Iva – Secondo quanto disposto dall’art.1 del DPR n.633 del 1972 le operazioni sono quindi assoggettate ad IVA solo quando coesistono tre requisiti:

  1. Iva Presupposto Oggettivo:  cessioni di beni a titolo oneroso e prestazioni di servizi nonché importazioni di beni (e servizi);
  2. Iva Presupposto Soggettivo: devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Fanno eccezione le importazioni, le quali vengono sempre assoggettate ad imposta indipendentemente dal fatto che vengano effettuate da soggetti passivi di imposta o meno.
  3. Iva Presupposto Territoriale: devono essere svolte nel territorio dello Stato Italiano; i limiti territoriali dello Stato italiano vengono precisati dall’art. 7 comma 1 lett. A in base al quale è considerato territorio italiano ai fini IVA il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione di Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Dal 1993 inoltre è stata definita la territorialità delle operazioni intracomunitarie coincidente con il territorio dei paesi aderenti all’Unione Europea definiti nell’art.
    7 comma 1 lett. B del DPR 633/72.

Iva presupposto della territorialità – In base al principio della territorialità  la normativa distingue tra:

  • Scambi nazionali che avvengono nel territorio dello Stato italiano; tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti, in base all’art.7 del DPR 633/72 all’emissione di fatture e a tutti gli adempimenti successivi e dichiarativi. Il criterio base della territorialità è diverso a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. Con decorrenza 1 gennaio 2010  tutti i servizi cosiddetti generici si considerano effettuati in Italia quando: a) sono resi a soggetti passivi stabiliti in Italia; b) sono resi a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
  • Scambi intracomunitari, cioè tra Paesi membri dell’Unione Europea; Le operazioni intracomunitarie possono essere di due tipi, vale a dire gli acquisti e le cessioni  intracomunitarie disciplinate rispettivamente dagli art. 38 e 41 del D.L. 331/93. In base al principio della territorialità, gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel territorio dello Stato Italiano e sono quindi soggetti all’applicazione delle norme IVA attraverso il metodo dell’auto-fatturazione. Non sono considerati acquisti intracomunitari gli acquisti effettuati da privati residenti nel territorio dello stato per i quali l’IVA è applicata sempre dal venditore estero con aliquota locale in base al principio di origine. Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA; tuttavia occorre menzionare in fattura che si tratta di “operazione non imponibile ai sensi dell’art.41 D.L. 331/93”. Con il recepimento di numerose direttive comunitari è stato introdotto in Italia l’obbligo delle dichiarazioni Intrastat anche per i  servizi che avvengono tra soggetti di imposta comunitari.
  • Scambi extracomunitari, che comprendono le importazioni (merci provenienti dai Paesi extra Ue) e le esportazioni  (merci destinate a Paesi extra Ue). L’importazione di beni, da chiunque effettuata (imprenditore, professionista o privato consumatore), costituisce una operazione imponibile in Italia, secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne. L’IVA è generalmente accertata, liquidata e riscossa in dogana, per ciascuna operazione di importazione.
    Quando è assolta da un soggetto passivo l’imposta è detraibile alle stesse condizioni previste dalla disciplina generale. L’IVA è generalmente accertata, liquidata e riscossa in dogana, per ciascuna operazione di importazione.
    Quando è assolta da un soggetto passivo l’imposta è detraibile alle stesse condizioni previste dalla disciplina generale.

A partire dal 1° luglio 2010 i soggetti passivi Iva sono obbligati a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute da operatori economici dei Paesi black list (cosiddetti paradisi fiscali). I presupposti su indicati devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di uno solo di essi determina l’esclusione dell’operazione dal campo applicazione dell’imposta.

Transazioni commerciali regole tributarie

Le transazioni commerciali sono distinte in quattro categorie: Imponibili, non imponibili, esenti ed escluse. Tale classificazione riveste una notevole importanza perché dall’appartenenza a una classe piuttosto che ad un’altra dipendono le differenti regole tributarie da applicare.

Operazioni imponibili Iva:  quando le operazioni soddisfano le condizioni di  soggettività, oggettività e territorialità le stesse devono necessariamente essere assoggettate all’applicazione dell’imposta sulla base delle aliquote fissate dalla legge. Queste operazioni determinano nei confronti dei soggetti passivi l’obbligo di eseguire gli adempimenti amministrativi di documentazione ( con l’emissione della fattura, del documento di trasporto o della bolla di accompagnamento, della ricevuta o dello scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti per la sua applicazione.

Operazioni non imponibili Iva: Sono il risultato di una finzione giuridica mediante la quale il legislatore risolve il problema della doppia imposizione in materia di esportazioni. In generale la tassazione delle operazioni può basarsi sul criterio soggettivo in base al quale si tassano tutti i redditi del soggetto residente ovunque prodotti; oppure sul criterio oggettivo (come in Italia) in virtù del quale si tassano i redditi in base al luogo di produzione oppure su entrambi i criteri. L’applicazione del primo o del secondo principio o di entrambi determina il fenomeno della doppia imposizione, ossia della tassazione del reddito da parte dello Stato di residenza in cui lo stesso si produce e da parte dello stato di residenza del titolare. Tale inconveniente viene ad essere scongiurato mediante accordi bilaterali oppure mediante interventi unilaterali degli Stati coinvolti, come quello della non imponibilità delle esportazioni e delle operazioni ad esse assimilate. Si tratta di una pura finzione giuridica secondo la quale tali operazioni difetterebbero del requisito della territorialità. Ciò in virtù del fatto che negli scambi internazionali vige il principio della tassazione nel paese di destinazione, quindi i beni esportati sono assoggettati ad IVA nel paese del cessionario, quindi se si applicasse l’imposta anche in quello di origine si genererebbe una doppia imposizione. Tali operazioni, anche se non comprendono l’applicazione dell’IVA sono comunque soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione. Inoltre tali operazioni non comportano limitazioni al diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti utilizzati per eseguire le operazioni non imponibili; inoltre danno diritto al contribuente di effettuare  acquisti  senza pagamento dell’IVA in misura corrispondente all’ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.

Operazioni esenti Iva: Le operazioni esenti (elencate nell’art. 10), pur presentando tutti i presupposti di applicazione, non vengono associate all’IVA per scelte di politica economica o per ragioni di carattere sociale. Rientrano, ad esempio, in questa categoria:

– le operazioni di credito e finanziamento e le dilatazioni di pagamento;

– le prestazioni relative a contratti di assicurazione;

– le prestazioni mediche;

– gli affitti di immobili non strumentali.

Tali operazioni non consentono la detrazione dell’Iva maturata sulle afferenti operazioni passive altrimenti le stesse risulterebbero completamente detassate. Tuttavia la detassazione viene di fatto ottenuta  attraverso la rivalsa sul prezzo di vendita della quota di IVA  non detratta sugli acquisti, traslando in avanti tale costo che finisce col trasferirsi in capo al consumatore.

Operazioni escluse Iva: Operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta (operazioni non Iva) per la mancanza di uno dei requisiti essenziali o per espressa previsione legislativa.

I principali casi di operazioni escluse, elencati nell’art. 15, sono i seguenti:

– gli interessi di mora per ritardi nell’esecuzione di contratti;

– le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in norme e per conto della controparte, purché documentate;

– l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne è pattuita la restituzione.

Queste operazioni non danno luogo ad alcun obbligo ai fini IVA, neanche a quello di fatturazione.

Iva obblighi contabili

Nell’imposta sul valore aggiunto, gli obblighi strumentali all’applicazione dell’imposta scattano addirittura prima dell’effettuazione di una operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta. L’inizio di una attività di impresa o di una attività professionale deve essere comunicato, entro 30 giorni all’Amministrazione Finanziari ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72; a seguito di tale dichiarazione di inizio attività, al soggetto viene attribuito un numero di Partita Iva, indispensabile per procedere alla fatturazione a agli altri obblighi formali.

Tutte le operazioni attive devono essere documentate (ad eccezione dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi assimilati) attraverso fattura, da emettersi generalmente al momento di effettuazione dell’operazione, momento che viene determinato in base all’art. 6 del DPR 633/72.  Nelle fatture devono essere indicate le generalità dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, incluso il numero di Partita Iva o del codice fiscale in caso di persona fisica; la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti o dei servizi forniti; il corrispettivo o gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.

Operazioni senza Iva – Nel caso di operazioni che non comportano addebito di imposta, la fattura deve recare l’indicazione che si tratta di operazione non soggetta, non imponibile o esente e deve altresì menzionare la relativa norma di riferimento. Per le  cessioni intracomunitarie, la fattura deve contenere anche l’indicazione del codice di identificazione attribuito ai fini IVA al cessionario o al committente con l’indicazione degli elementi che concorrono a formare la base imponibile sulla quale poi sarà calcolata la relativa imposta.

La fattura si considera emessa con la consegna o la spedizione del documento al cliente; per i beni la cui spedizione  e consegna risultano da documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, è consentito emettere, per tutte le cessioni effettuate nei confronti dello stesso cliente nello stesso mese, una unica fattura cumulativa e differita entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello della consegna o spedizione.

Per alcune categorie di operatori economici, che pongono in essere un numero rilevante di operazioni di importo unitario nei confronti di una pluralità di consumatori finali, l’emissione della fattura per ogni operazione imponibile  e nei confronti di ciascun cliente, potrebbe risultare un adempimento  eccessivamente gravoso; per questa ragione l’art. 22 del DPR 633/72 esclude, in linea generale, l’obbligo di fatturazione per i commercianti al minuto e per i servizi di impresa resi al pubblico. Questi soggetti assolvono l’obbligo documentale con l’annotazione cumulativa giornaliera nel registro dei corrispettivi; la fattura deve essere emessa solo se richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione; dal canto suo il cliente ha l’obbligo di richiedere la fattura solo se è possessore di partita Iva e se i beni acquistati sono oggetto dell’attività di impresa.

Operazioni senza obbligo fattura – Non essendo obbligate ad emettere fatture, le suddette categorie di operatori economici possono  più facilmente degli altri soggetti IVA  occultare i corrispettivi delle operazioni imponibili poste in essere; per questa ragione, il legislatore si è premurato di predisporre, a carico di questi soggetti, particolari adempimenti documentali alternativi alla fattura, quali l’emissione di scontrini e ricevute fiscali, da rilasciarsi all’atto della cessione del bene, del pagamento del corrispettivo o dell’ultimazione del servizio.

Le fatture emesse devono essere annotate entro 15 giorni, distintamente per aliquota e nell’ordine della loro numerazione, nel registro delle fatture emesse come previsto dall’art. 23 del DPR 633/72, o nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72. La registrazione delle fatture deve indicare le generalità del cliente, l’importo imponibile e l’imposta, distinti per aliquota qualora la stessa fattura si riferisca ad imponibili soggetti ad aliquote diverse; per le operazioni non imponibili o esenti dovrà essere indicata la norma di riferimento.

Anche le fatture di acquisto progressivamente numerate dal destinatario, devono essere annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72 entro l’anno nella cui dichiarazione  annuale viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.

Attraverso la registrazione delle fatture di acquisto e di vendita si cumulano progressivamente importi IVA a credito ( cioè IVA  detraibile, risultante dal registro degli acquisti)  ed IVA  a debito ( risultante dal registro delle fatture di vendita e dei corrispettivi), che dovranno essere periodicamente raffrontati, a intervalli di tempo inferiori all’anno solare e generalmente coincidenti con il mese, per procedere alle liquidazioni e ai versamenti infrannuali dell’imposta. Entro il giorno 16 di ogni mese il contribuente deve determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta divenuta esigibile  nel mese precedente (art. 18 del DPR 633/72) e quello dell’imposta per la quale il diritto della detrazione viene esercitato nello stesso mese  ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72. La differenza tra IVA a credito e IVA a debito costituisce l’ammontare da dover versare all’Erario nello stesso termine temporale.

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Per approfondire il discorso sull’Iva in generale leggi invece:

Presupposti Iva e operazioni soggette al tributo: piccola guida