Contratto preliminare compravendita – In riferimento alle compravendite immobiliari, il ricorso allo schema contrattuale del preliminare di  compravendita è estremamente diffuso. Molto raramente infatti i contraenti concludono la fase delle trattative con la stipula dell’atto definitivo di compravendita che comporta il trasferimento di proprietà. La consuetudine vuole che per una serie di circostanze le parti lascino trascorrere un certo periodo di tempo tra la conclusione della trattativa ed il rogito. Tuttavia, in attesa della stipula dell’atto definitivo ed al fine di non dover discutere quanto già oggetto di accordo, lo stipulante ed il venditore ricorrono al preliminare, con il quale suggellano i termini dell’accordo che in seguito saranno tradotti in rogito davanti al notaio.

Contratto preliminare a cosa serve – Nella sostanza il contratto preliminare oltre a svolgere la primaria funzione di tutela di entrambe le parti, integra e completa in un certo senso anche una funzione economica di “chiusura” immediata di un affare. Infatti sino al momento della sua esecuzione, il contratto preliminare potrà subire modifiche e per quanto si discute, possono portare alla sostituzione dello stipulante in virtù di una specifica clausola accessoria già presente al momento dell’accordo verbale. E’ questo il caso in cui il contratto preliminare contiene la clausola “per persona da nominare”, di cui all’art. 1401 e seguenti del codice civile.

Iva contratto preliminare

Iva caparra acconto – Dal punto di vista fiscale i nella fattispecie dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), se il contratto preliminare si limita solo a contenere l’impegno reciproco alla successiva conclusione dell’atto definitivo, non riveste alcuna rilevanza ai fini del tributo. Discorso differente se il preliminare dovesse prevedere la corresponsione di acconti sul prezzo, dallo stesso deriverebbero alcune implicazioni ai fini del versamento IVA.

L’art 6 del dpr 633 72 al comma quarto viene stabilito: “se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Quindi il versamento di somme a titolo di acconto sul prezzo e, nel caso che il venditore sia un soggetto iva, fa sorgere in quest’ultimo l’obbligo di emissione della fattura verso lo stipulante, e se anche questo sia soggetto iva, il diritto di quest’ultimo alla detrazione dell’imposta.

Iva caparra confirmatoria – Altro caso se nel contratto preliminare è prevista la dazione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, come afferma l’art. 1385 del codice civile. In tal caso la stessa caparra non è soggetta ad iva per mancanza del presupposto definito agli art. 2 e 3 del D. P. R. 633/72.

In generale si può dire che al di fuori dei casi di dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, qualsiasi altra somma dovuta al venditore dovrebbe assumere rilievo ai fini IVA, quale acconto sul prezzo di trasferimento del bene che avverrà una volta che è stato stipulato il contratto definitivo.