Con il provvedimento del 26 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fissato i livelli di affidabilità fiscale, in presenza dei quali imprese e lavoratori autonomi possono accedere al regime premiale ISA. Il riferimento è alle c.d pagelle fiscali che sono al loro terzo anno di applicazione. L’Agenzia delle entrate ha confermato gli stessi livelli di affidabilità fiscale dello scorso anno, ribadendo l’accesso al regime premiale anche sulla base della media dei punteggi ottenuti in applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019 e per quello 2020.

Il regime premiale ISA

Il comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto un regime premiale per i soggetti ISA più virtuosi ossia con punteggio di affidabilità fiscale più alto.

Nello specifico, i benefici possono essere così individuati:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021; 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
  5. la riduzione di almeno un anno dei termini di accertamento Iva e redditi in funzione del livello di affidabilità fiscale;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

L’accesso al regime premiale ISA: il provvedimento del 26 aprile

Con il provvedimento del 26 aprile, prot. n° 103206/2021, l’Agenzia delle entrate ha individuato le condizioni in presenza delle quali si applica il sopra esaminato regime premiale. Difatti sono specificati i livelli di affidabilità fiscale che permettono di accedere al regime premiale.

Esonero dall’applicazione del visto di conformità

In riferimento all’esonero dall’applicazione del visto di conformità sulla dichiarazione,  l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8  per il periodo di imposta 2020, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi (ricavi/compensi). Nello specifico, il beneficio opera relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2021;
  • compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2020.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Dunque, con tale esonero, sì ha una deroga alle regole generali di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale (tra imposte di natura diversa) per un importo superiore a 5 mila euro annui.

Regole che comportano l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione/istanza dalla quale emerge lo stesso credito, che  può essere utilizzato oltre soglia trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione/istanza.

Esonero della prestazione della Garanzia e del visto di conformità per i rimborsi Iva

In riferimento all’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui, il beneficio è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020. Anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Tali indicazioni valgono;

  • ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2021,
  • ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

In base a quanto riportato nel provvedimento in esame:

anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Esclusione dalla disciplina delle società operative

L’esonero dall’applicazione della disciplina delle società operative opera in presenza di  di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020.  Anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivo.  Si beneficia dell’esonero anche con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Esonero accertamenti analitico-presuntivi

L’applicazione dell’esonero dagli accertamenti analitico-presuntivi  è subordinata: all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 per il periodo d’imposta 2020 ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi relativi al 2020 e al periodo precedente.

Esonero accertamento sintetico del reddito

Per quanto concerne il beneficio dell’esonero dall’accertamento sintetico del reddito complessivo, ex art.38 del DPR 600/73, per il periodo d’imposta 2020, lo stesso si applica a condizione che: il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e in presenza  di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Riduzione termini di accertamento

In riferimento al periodo d’imposta 2020, la riduzione dei termini di accertamento di un anno si applica ai contribuenti cui per il periodo di imposta 2020, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8. Anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. In tale caso, non si accede al beneficio sulla base della media punteggio 2019 e 2020.

Ulteriori condizioni per accedere ai benefici

Per accedere ai benefici in esame, oltre a possedere i seguenti punteggi secchi o in media, è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Conclusioni

Con il provvedimento in esame vengono confermati gli stessi punteggi di affidabilità fiscale dello scorso anno. Si è tenuto conto anche delle disposizioni fissate dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, in considerazione delle gravi conseguenze economiche causate dalla pandemia da covid-19. Tali disposizione ha introdotto specifiche correttive alla disciplina Isa, in riferimento al periodo d’imposta 2020 e 2021, anche attraverso l’individuazione di nuove cause di esclusione dall’applicazione.