Anche se i commercialisti hanno chiesto la proroga del versamento imposte sul reddito, per adesso nulla è arrivato. Pertanto, salvo, interventi legislativi dell’ultimo minuto, il 30 giugno 2022 scade il termine per il pagamento del saldo 2021 e primo acconto 2022 di IRPEF e imposte sostitutive.

Possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. Il secondo o unico acconto 2022, invece, sarà in scadenza il 30 novembre 2022.

Resta ferma la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto. La rateizzazione è ammessa, al massimo, fino a novembre (il numero di rate le sceglie il contribuente).

Non si può rateizzare il secondo o unico acconto.

Le scadenza del 2022

Interessati dalla scadenza sono coloro che presentano la Dichiarazione Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) con il Modello 730 senza sostituto d’imposta o con il Modello Redditi. Questi soggetti, infatti, devono andare alla cassa con il Modello F24.

Volendo andare nel dettaglio, per loro, le scadenze di versamento IRPEF e imposte sostitutive sono:

  • 30 giugno 2022, per il versamento del saldo 2021 e primo acconto 2022
  • 30 novembre 2022, per il versamento del secondo o unico acconto 2022.

Il saldo 2021 e primo acconto 2022, si possono pagare, come detto, entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio), applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 è sabato, si slitta al 1° agosto. La scadenza però finisce al 22 agosto, in quanto il 1° agosto, a sua volta, cade nel periodo di sospensione feriale.

I codici tributo IRPEF e sostitutive

Per la compilazione del Modello F24, particolare attenzione occorre prestare alla colonna codice tributo. Questi, quelli da utilizzare per l’IRPEF:

  • 4001 – saldo IRPEF
  • 4033 – primo acconto IRPEF
  • 4034 – secondo o unico acconto IRPEF
  • 3844 – saldo addizionale comunale
  • 3843 – acconto addizionale comunale
  • 3801 – addizionale regionale.

Questi, invece, quelli per la cedolare secca locazioni:

  • 1842 – saldo cedolare secca locazioni
  • 1840 – primo acconto cedolare secca locazioni
  • 1841 – secondo o unico acconto cedolare secca locazioni.

Per il pagamento dell’imposta sostitutiva regime forfettario e di vantaggio:

  • 1792 – saldo regime forfettario
  • 1790 – primo acconto regime forfettario
  • 1791 – secondo o unico acconto forfettario
  • 1795 – saldo regime vantaggio
  • 1793 – primo acconto regime vantaggio
  • 1794 – secondo o unico acconto regime vantaggio.

Per la maggiorazione dello 0,40% (pagamento al 22 agosto) non è previsto uno specifico codice tributo.

L’importo, quindi, è da sommare all’imposta dovuta.