Sono due i documenti più importanti che l’Inps ha emesso in riferimento alle richieste di visite mediche di controllo che effettua il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Tali documenti sono una circolare dello scorso anno e un recente messaggio, datato 12 marzo, che illustra e chiarisce alcune problematiche sorte con la circolare suddetta.

 

Circolare Inps n. 118/11: on line la richiesta di visite mediche sui dipendenti

Innanzitutto l’Inps, con la circolare n. 118 del 2011, ha stabilito che con decorrenza dal 1° ottobre 2011, sia attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.

122, art. 38, comma 5. La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto – servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”,  con accesso tramite PIN.

 

I datori di lavoro che possono fare richiesta

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.

 

Istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo

Tale richiesta deve essere indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore e può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, ma solo per casi eccezionali e motivati, a cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale,  da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.

La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più fasi che consentono un colloquio interattivo con l’utente che:

  • comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico:

–   preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell’Archivio anagrafico unico);

–   costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell’ambito della provincia già specificata);

–   indirizzando l’utente con domande specifiche (per es. “Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS?”);

–   segnalando i dati obbligatori (un ‘*’ accanto al campo);

–   sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;

–   utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;

  • inoltra la richiesta di visita medica di controllo;

  • ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;

  • visualizza l’esito della visita dopo la sua effettuazione.

Nella circolare Inps n.

118/11 si prevede anche che con decorrenza dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico. Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è stato concesso comunque un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.

 

 Messaggio Inps n. 4344 del 12 marzo 2012

Proprio in riferimento alle numerose richieste pervenute in merito all’attivazione del canale telematico per la richiesta all’Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite con la circolare n. 118/2011, l’Inps risponde con un recente messaggio, il n. 4344 del 12 marzo 2012.

 

Inps come unico soggetto titolare dei controlli

Innanzitutto, in questo messaggio l’Istituto Nazionale di previdenza sociale precisa che la modalità di richiesta di visite mediche di controllo è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Inps la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia, anche nel caso di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione  all’Istituto.

 

Lavoratori del settore pubblico

Si puntualizza nel messaggio del 12 marzo scorso, come in riferimento ai lavoratori del settore pubblico, il servizio fornito dall’Inps delle visite mediche di controllo può essere effettuato unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato, ossia 10.00-12.00/17.00-19.00.

 

Richieste on line h24

Con il nuovo sistema di richiesta on line il datore di lavoro potrà inoltrare richieste in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore, ma le stesse saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.

 

Oneri dei lavoratori

Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. Infatti la responsabilità sulla correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia  stampata del certificato stesso.

Richieste via fax solo se servizio on line è interrotto

Diverse strutture territoriali dell’Inps, informano poi come allo stato attuale arrivano richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante l’utilizzo del fax. Se il decreto legge n.78 del 2010, ha previsto che la stessa Inps ha facoltà di definire “termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici anche per l’utilizzo dei servizi resi”, nel messaggio del 12 marzo scorso si precisa che le istanze di visite mediche di controllo, che pervengono via fax, potranno essere accolte solo in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.

Esito visite mediche solo on line

Allo stesso tempo  tutte le pregresse modalità informative circa l’esito delle visite domiciliari, come ad esempio l’invio per lettera della copia per il datore di lavoro, sono abolite definitivamente, sulla base della considerazione che sull’esito di tali visite domiciliari, gli stessi datori ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul Portale Inps.