Entro il 30 giugno 2021,  devono essere versati i contributi INPS. Nello specifico artigiani e commercianti devono versare i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i professionisti iscritti alla gestione separata la contribuzione dovuta considerando il reddito conseguito nell’anno di riferimento. Reddito noto solo a consuntivo. I versamenti dei contributi INPS avviene alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Quindi, per quest’anno, saldo e primo acconto si versano entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Entro il 30 novembre 2021 va versato il secondo acconto 2021.

Contributi INPS al 30 giugno: versamento per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per i professionisti iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Quindi:

  • entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 per i versamenti del saldo 2020 e del 1° acconto 2021;
  • entro il 30 novembre 2021 il secondo acconto 2021.

Fatti salvi specifici esoneri.

Se decidiamo di versare i contributi, saldo 2020 e primo acconto 2021, entro il 30 luglio, dobbiamo applicare alla somme dovute una maggiorazione dello 0,40%. A titolo di interesse corrispettivo. Difatti si applica lo stesso meccanismo previsto per l’Irpef e per l’Ires.

In base a quanto riportato nella circolare INPS n°88 del 21 giugno, la maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

La rateizzazione dei contributi INPS

I contributi dovuti a titolo si saldo e 1° acconto possono essere oggetto di rateazione.

A tal proposito:

  • per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2021-PF”;
  • per i liberi professionisti, la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2020 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2021.

Infatti, per artigiani e commercianti, è previsto un contributo minimo obbligatorio che deve essere pagato in quattro rate.

Alle seguenti scadenze: 16 maggio; 20 agosto
16 novembre; 16 febbraio (dell’anno successivo). Il contributo minimo obbligatorio non è rateizzabile.

Per gli iscritti alla gestione separata non vi è un contributo minimo obbligatori o meglio è previsto un minimale di reddito su cui pagare i contributi, al raggiungere del quale,  si ottiene l’accredito dell’intero anno contributivo. Se non si raggiunge il minimale saranno accreditati i mesi corrispondenti ai contributi versati.

Ad ogni modo, se si opta per la rateazione dei contributi INPS, la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito (30 giugno o 30 luglio); le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2021-PF”per il versamento Irpef/IRES.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2021 (entro il 30 novembre 2021).