Indennità di maternità oggetto di pagamento diretto da parte dell’Inps e non anticipata dal datore di lavoro in specifiche ipotesi. Ecco quali sono.

Congedo maternità Inps

 L’indennità di maternità è l’indennità economica che viene concessa alla lavoratrice madre per il congedo parentale dal lavoro per assistere il figlio neonato ( si rinvia al nostro articolo Congedo maternità Inps, ecco a chi spetta).

Indennità maternità Inps

 L’indennità è pari all’80% della retribuzione  della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro, mentre per le lavoratrici che si trovano in stato di disoccupazione viene calcolata con riferimento all’ultima mensilità di retribuzione percepita interamente prima del licenziamento.

Chi paga l’indennità maternità?

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 In linea generale a versare alla lavoratrice madre che fruisce dei congedi parentali, l’indennità maternità è quasi sempre il datore di lavoro che la anticipa per conto dell’Inps. Quasi sempre perché ci sono alcuni casi in cui tale indennità è pagata direttamente dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Indennità maternità: quando paga direttamente l’Inps

In particolare il pagamento diretto dell’indennità di maternità da parte dell’Inps avviene:

  •  per le lavoratrici disoccupate, sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, sempre che siano decorsi 2 mesi ( 60 giorni) tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio della maternità,
  • per le lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente o nello stesso anno della maternità prima dell’inizio del congedo;
  • per le lavoratrici domestiche  (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo parentale di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti;
  • per le lavoratrici impegnate in attività socialmente utili o di pubblica utilità.