Il datore di lavoro che, pur facendo risultare nella busta paga della lavoratrice l’indennità di maternità non versandola all’interessata non commette reato anche se con questa falsa dichiarazione si avvale di conguagli sui contributi Inps.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con una sentenza, la numero 30291 del 16 giugno 2017, nella quale afferma che la dipendente che non ha ricevuto le somme spettanti, sotto la soglia dei 3999,99 euro, non può sporgere denuncia nei confronti del proprio datore di lavoro.

Sotto tale soglia, infatti, l’omesso versamento della maternità non è più considerato un reato anche se viene sanzionato come illecito amministrativo.

La Corte di Cassazione, infatti, chiarisce che il reato configurabile non è quello di truffa ma di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, che è punibile solo al di sopra dei 4mila euro. Se la somma non versata alla lavoratrice, quindi, non supera i 4mila euro non si configura un reato.

Ovviamente l’illecito compiuto dal datore di lavoro, essendo un illecito amministrato, sarà punito, in ogni caso, con una sanzione.

Che fare se l’azienda non versa l’indennità di maternità?

Come può, quindi, una lavoratrice tutelarsi da un datore di lavoro che non le versa l’indennità di maternità? Per somme inferiori ai 4mila euro si deve segnalare l’episodio all’Ispettorato del lavoro, un procedimento gratuito che permetterà di effettuare le opportune verifiche del caso. La lavoratrice che non ha percepito l’indennità, inoltre, può agire anche in tribunale chiedendo un decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato all’azienda che avrà 40 giorni di tempo per presentare opposizione o pagare il dovuto alla dipendente.