In caso di incidente stradale conviene richiedere il tipo di risarcimento per equivalente o in forma specifica?

In caso di incidente stradale “il principio fondamentale è che il risarcimento dovuto dalla compagnia di assicurazione deve assumersi il totale della riparazione del mezzo incidentato dopo l’evento dannoso.”

Vediamo, quindi,  le tipologie di risarcimento che è possibile richiedere.

Incidente stradale: risarcimento per equivalente

Al momento della stipula del contratto la compagnia di assicurazione deve comunicare se intende avvalersi della facoltà del risarcimento per equivalente al cliente.

 Quest’ultimo può rifiutare la proposta e nel caso rivolgersi tranquillamente ad un suo carrozziere di fiducia per far riparare il mezzo, presentando la fattura alla compagnia che pagherà il carrozziere ad avvenuta riparazione (non c’è rimborso senza riparazione avvenuta) in questo caso, però, la somma in denaro, e cioè per equivalente, non potrà superare quella del carrozziere convenzionato.

Incidente stradale : risarcimento in forma specifica

Ogni anno, seguendo il criterio stabilito dal Codice di Assicurazioni Private, la compagnia di assicurazione decide se avvalersi della facoltà di risarcire i suoi clienti o terzi con il risarcimento in forma specifica per i danni subiti in caso di incidente stradale, comunicandolo all’Ivass (l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno. Questo da diritto ad uno sconto sul premio del 5%, sconto che può arrivare anche ad un 10% nelle aree in cui sono più frequenti le frodi assicurative.

Se l’agenzia assicurativa può risarcire il danneggiato in forma specifica, il danneggiato dovrà rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata (se non è in concorso di colpa) e avrà anche diritto ad una garanzia sia sulla riparazione che sui pezzi di ricambio.

Ci Sono frequenti casi in cui la riparazione può superare il valore commerciale ante-sinistro del mezzo, sostanzialmente il motivo è che i costi dei ricambi in oggetto superano il valore commerciale del mezzo al momento dell’incidente.

Ci sono, però, altri fattori che possono incidere sulla spesa di risarcimento. La corte di cassazione ,Sezione VI Civile – 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367 stabilisce che “Il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell’incidente “

A volte, però,  si riconosce il risarcimento in forma specifica anche se questo risulti più oneroso sulla base di un bilanciamento tra danno e risarcimento. Il giudice nel caso dovrà tenere conto di altri parametri oltre che del valore ante-sinistro del veicolo. Per esempio l’età del veicolo, l’entità e la tipologia delle riparazioni effettuate, nel caso di sostituzione dell’auto dovranno essere considerate anche le spese di noleggio per quella sostitutiva, per il soccorso, per l’eventuale demolizione, per l’immatricolazione della nuova vettura ecc…