La circolare n. 4/2015 del Ministero della Funzione Pubblica fornisce importanti chiarimenti nell’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità. Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014.

Efficacia degli incarichi ai pensionati conseguiti prima della data d’applicazione dei limiti di divieto o di proroga

L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti in seguito alla data di entrata in vigore della legge n.

124 del 2015, in altre parole a partire dal 28 agosto 2015. Se siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore l’anno, prima della data dell’applicazione del limite specificato nella circolare n. 4/2015, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Inoltre, anche prima della scadenza l’amministrazione potrà revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore, nel rispetto della procedura.

Chi sono i soggetti interessati al divieto di proroga o rinnovo?

La circolare n°4/2015 detta le seguenti specifiche sui soggetti interessanti al divieto di proroga o rinnovo: “Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, e alle camere di commercio.” Per incarichi dirigenziali e direttivi e per cariche in enti, il divieto comprende anche enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni, così come fondazioni controllate anche se non comprese nei suddetti elenchi. La circolare inoltre chiarisce che come già indicato nella circolare n.

6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” s’intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi. Nella prossima pagina approfondiremo gli argomenti legati agli incarichi vietati e quelli senza limiti.

Quali sono gli incarichi ai pensionati vietati?

Non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali a:

  • soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Si possono conferire incarichi dirigenziali (art. 19 comma 6 D.L. n. 165/2001) a soggetti che, pur collocati in quiescenza, che non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.

Quali sono gli incarichi ai pensionati senza limiti?

La disposizione del D.l. n. 223/2006 non riguarda gli incarichi direttivi che possono essere conferiti anche oltre i limiti dei 65 anni, purché gratuiti e per la durata non superiore a un anno, tra questi casi rientra il direttore scientifico.(art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012). Rientrano nell’ambito di applicazione del divieto la carica di presidente delle Istituzioni dell’alta formazione:

  • collaborazioni gratuite con limite annuale per incarichi dirigenziali e direttivi, anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento a nuovo titolare dell’incarico o carica;
  • direzioni musicali, di coro o di corpo di ballo;
  • docenze anche per alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • nomine di componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi quelli garanti istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del dlgs n. 517 del 1999;
  • incarichi in organi consultivi, come quelli collegiali delle istituzioni scolastiche.