La circolare n. 4/2015 del Ministero della Funzione Pubblica fornisce importanti chiarimenti nell’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità. Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014.
Efficacia degli incarichi ai pensionati conseguiti prima della data d’applicazione dei limiti di divieto o di proroga
L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti in seguito alla data di entrata in vigore della legge n.
Chi sono i soggetti interessati al divieto di proroga o rinnovo?
La circolare n°4/2015 detta le seguenti specifiche sui soggetti interessanti al divieto di proroga o rinnovo: “Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, e alle camere di commercio.” Per incarichi dirigenziali e direttivi e per cariche in enti, il divieto comprende anche enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni, così come fondazioni controllate anche se non comprese nei suddetti elenchi. La circolare inoltre chiarisce che come già indicato nella circolare n.
Quali sono gli incarichi ai pensionati vietati?
Non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali a:
- soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Si possono conferire incarichi dirigenziali (art. 19 comma 6 D.L. n. 165/2001) a soggetti che, pur collocati in quiescenza, che non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.
Quali sono gli incarichi ai pensionati senza limiti?
La disposizione del D.l. n. 223/2006 non riguarda gli incarichi direttivi che possono essere conferiti anche oltre i limiti dei 65 anni, purché gratuiti e per la durata non superiore a un anno, tra questi casi rientra il direttore scientifico.(art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012). Rientrano nell’ambito di applicazione del divieto la carica di presidente delle Istituzioni dell’alta formazione:
- collaborazioni gratuite con limite annuale per incarichi dirigenziali e direttivi, anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento a nuovo titolare dell’incarico o carica;
- direzioni musicali, di coro o di corpo di ballo;
- docenze anche per alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- nomine di componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi quelli garanti istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del dlgs n. 517 del 1999;
- incarichi in organi consultivi, come quelli collegiali delle istituzioni scolastiche.