Chi possiede un terreno è soggetto passivo IMU, ma non sempre. C’è esenzione IMU per i terreni, ma non per tutti.

Innanzitutto, bisogna dire cosa si intende per possedere. Ai fini IMU è considerato possessore dell’immobile, e quindi obbligato a pagare il tributo, il proprietario o chi altro ha su quell’immobile un diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Questo significa che se il terreno risulta dato in usufrutto, chi è obbligato a pagarci l’IMU è l’usufruttuario e non il nudo proprietario.

Ricordiamo anche che l’IMU è di competenza comunale e si paga in base alla percentuale e ai mesi di possesso nell’anno. È considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone.

Una volta individuato il soggetto passivo è poi necessario capire se si sta parlando di terreno agricolo o terreno edificabile. Da ciò può dipendere o meno l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

Quando il terreno agricolo è esente

Se il terreno è qualificato come “agricolo”, il legislatore prevede numerosi casi di esenzione IMU. Non si paga il tributo se quel terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale) e ciò a prescindere in quale zona d’Italia si trova il terreno.

Da precisare è che affinché ci sia esenzione è necessario che siano rispettati entrambi i requisiti del “possesso” e della “conduzione” del terreno. Se Antonio è il proprietario del terreno e lo cede in affitto a Francesco che è coltivatore diretto e conduce il fondo, allora per quel terreno non può esserci esenzione.

Sono esenti anche i terreni agricoli che si trovano nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. A questi si aggiungono:

  • i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Terreno edificabile, esenzione IMU sono in un caso

Tutte le menzionate esenzioni IMU, invece, NON sono previste laddove il terreno è qualificato come “edificabile”.

Ossia è un terreno sul quale si può costruire una casa o, comunque, un fabbricato.

L’unico caso in cui c’è esenzione IMU terreni edificabili è quando tale terreno è, comunque, posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP. In altro parole, in tale ipotesi, la legge sull’IMU (comma 741 lett. d legge di bilancio 2020), anche se il terreno è edificabile, gli riserva il trattamento come se fosse agricolo.

In conclusione:

  • se il terreno è edificabile ed è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, c’è esenzione;
  • se il terreno edificabile non è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, non c’è esenzione.

Riassumendo…

  • per i terreni agricoli sono previsti numerosi casi di esenzione IMU
  • per l’area edificabile c’è esenzione IMU solo se posseduta e condotta da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale)
  • in tutti gli altri casi il terreno edificabile non è esente dal tributo.