Per l’IMU terreni agricoli (e non), il legislatore, anche per il 2022, continua a prevedere numerose esenzioni. Sono pochi i possessori che dovranno recarsi alla cassa entro il prossimo 16 giugno per il pagamento dell’acconto IMU (il saldo è in scadenza il 16 dicembre di questo stesso anno).

E’ sempre bene ricordare alcune regole basilari per la liquidazione del tributo. In primis, c’è da evidenziare che l’IMU è un tributo (di competenza comunale). E’ dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso.

Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. Ne consegue che le esenzioni e agevolazioni che stiamo per illustrare, si applicano solo con riferimento ai mesi dell’anno per i quali si verificano le condizioni richieste.

IMU terreni agricoli: i casi di esenzione

Anche per il 2022, IMU terreni agricoli è quasi per nessuno. Continuano, infatti, ad essere considerati esenti terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
  • ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

L’IMU si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie. In tale ipotesi:

  • il codice tributo per il versamento con Modello F24 è “3914
  • la base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso.

Alcune precisazioni

Con riferimento ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), c’è esenzione solo laddove contemporaneamente c’è possesso e conduzione.

Esempio

Non c’è esenzione IMU terreni agricoli se il terreno risulta ceduto in affitto.

Per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, è previsto che.

  • se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione IMU si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione
  • laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione IMU si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona).

L’’IMU per i terreni edificabili: le regole

Non c’è, invece, esenzione per quei terreni qualificati come “edificabili”, salvo il caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (comma 741 lett. d legge di bilancio 2020).

Esempio

Area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o IAP (questi, quindi, utilizza l’area per svolgere la propria attività agricola). In tale ipotesi, il terreno anche se edificabile, ai fini IMU è considerato come “agricolo” e, quindi, come tale, esente IMU.

Se non esente, la base imponibile IMU del terreno edificabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

Il codice tributo per il versamento con Modello F24 è “3916”.