Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni agricoli.

I chiarimenti riguardano l’autonomia di intervento dei Comuni che in alcuni casi pongono in essere una pretesa impositiva che non è in linea con le normativa IMU nazionale.

Da qui, il Ministero competente è intervenuto chiarendo, rispetto agli immobili sopra citati, i limiti dell’autonomia comunale.

Vediamo quali sono nello specifico i chiarimenti sui terreni agricoli.

L’IMU sui terreni agricoli

In base all’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Nello specifico, in base al comma citato,  sono esenti dall’IMU  [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A ogni modo, è disponibile un vademecum di tutte le esenzioni IMU.

Imu terreni agricoli e conduzione associata. I chiarimenti del MEF (risoluzione n°4/2023)

I chiarimenti forniti dal MEF con la risoluzione n°4/2023 sull’IMU , prendono spunto da un quesito con il quale si evidenzia una possibile problematica legata alla conduzione associata di terreni agricoli ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU.

Le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:

  • il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014);
  • il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982).

In applicazione di tali specie contrattuali,  l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo.

Da qui, secondo il MEF, il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano – proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi – forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso.

Per cui:

si ritiene che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 20193.

Riassumendo…

  • I terreni agricoli sono esenti da IMU;
  • può verificarsi la conduzione associata di terreni agricoli;
  • secondo il MEF, nel rispetto dei requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, l’esenzione Imu non viene meno anche in caso di conduzione associata del terreno.