Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta sui fabbricati rurali strumentali, i requisiti richiesti sono solo quelli previsti dalla legge istitutiva dell’IMU, i Comuni non possono introdurre ulteriori paletti non previsti dal legislatore.

Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in tal senso con la risoluzione n°4/2023 in risposta ad un quesito con il quale è stato evidenziato come alcuni Comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quelli normativamente previsti per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono i chiarimenti forniti dal Ministero competente anche in vista della scadenza del saldo IMU 2023.

L’IMU sui fabbricati rurali strumentali

In base al comma 750 della L.n°160/2019, ai fini IMU è prevista un’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1 per cento. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.

Dunque la norma non sembra prevedere ulteriori requisiti se non quello di qualificazione del fabbricato quale:

  • rurale;
  • ad uso strumentale.

Con un richiamo di norma all’art.9, c.3-bis del DL 557/1993.

Da qui, ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  •  all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20
    febbraio 2006, n. 96;
  • ecc.

Nei fatti tali fabbricati, al di là della qualifica del conduttore sono soggette ad un’aliquota IMU pari allo 0,1%.

L’IMU sui fabbricati strumentali. Requisiti con autonomia di intervento limitata per i Comuni

Con la risoluzione n°4 sull’IMU, Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito quali siano i limiti di intervento dei singoli Comuni circa l’applicazione dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali.

Alcuni Comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento).

Nello specifico, ci sono Comuni che richiedono:

  • la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile;
  • una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola.

Infine, tali enti disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.

Ebbene, secondo il Dipartimento delle Finanze, tale comportamento non è in linea con le norme in materia di IMU.

La Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo la quale:

l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. Quest’ultima disposizione, secondo i giudici di legittimità, rafforza l’orientamento esegetico già adottato dalle SS. UU. nel 20091, in quanto disciplina le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati sulla base di “una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.”

Nei fatti, rileva la classificazione catastale dell’immobile (categoria D/10 per gli immobili rurali strumentali alle attività agricole o apposizione in catasto della relativa specifica annotazione), senza che possa essere richiesti ulteriori requisiti ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta.

L’IMU sui fabbricati strumentali. Serve una documentazione specifica?

Nella risoluzione in parola, il MEF chiarisce anche che è da considerarsi illegittima anche la richiesta da parte dei comuni di specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola. I nuovi chiarimenti rilevano anche in vista del saldo IMU 2023 e delle relative esenzioni.

A questo proposito, ricorda, pure, quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102 laddove ha affermato che “qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale”  resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”.

Alla stessa stregua va considerata anche la pretesa del comune di non ritenere il comodato titolo idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito di ruralità. Atteso che, per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, è dirimente la sola risultanza catastale.

In sintesi, l’applicazione dell’aliquota ridotta va verificata solo rispetto alla classificazione catastale dell’immobile.

Riassumendo…

  • Ai fini IMU è prevista un’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1 per cento
  • i Comuni non possono introdurre ulteriori requisiti non previsti dal legislatore;
  • rileva la sola classificazione catastale dell’immobile.