Per il 2016 è saltata per i Comuni la possibilità di assimilare gli immobili dati in comodato a figli e genitori all’abitazione principale ai fini Imu e Tasi nel caso di Isee basso. Per i contribuenti questo significa pagamento pieno, come tutte le altre seconde case. I chiarimenti del Mef hanno precisato in primo luogo che è esclusa la violazione dell’obbligo di non disporre delle aliquote Imu e Tasi per gli immobili in comodato: la sospensione in analisi infatti riguarda le delibere comunali e non un aumento determinato per legge.

Imu e Tasi 2016 immobili in comodato: chiarimenti

Se il Comune ha deliberato un’aliquota agevolata per i comodati, questa agevolazione si cumulerà con lo sconto del50% previsto dalla legge, sempre nel rispetto delle condizioni eventualmente fissate dal regolamento comunale, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa primaria.

Se, cosa non rara, l’aliquota ridotta, era stata riconosciuta fino ad una rendita di 500 euro, il contribuente verserà l’imposta dovuta per i primi 500 euro di rendita con la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata deliberata dal Comune; la quota di rendita rimanente sarà invece sempre soggetta all’abbattimento del 50% della base imponibile, ma ricorrendoall’aliquota ordinaria stabilita dal Comune.

Va precisato inoltre che, ai fini del diritto all’agevolazione, vige una limitazione al possesso di altri immobili che va però circoscritta solamente a quelli di tipo abitativo.

Registrazione contratto di comodato: cosa sapere

Imu e Tasi 2016 immobili in comodato: pertinenze

Merita chiarimenti la questione delle pertinenze. Stando al codice civile infatti queste seguono lo stesso regime giuridico del bene principale, laddove non diversamente disposto. Ai fini IMU, per le abitazioni principali, in effetti, è diversamente disposto: la norma prevede un vincolo al numero e tipo di pertinenza (un solo C/6, C/2 e C/7). Nel caso dei comodati invece, non valendo più l’assimilazione all’abitazione principale, in base ad un’applicazione della legge stretta dovrebbero accedere alla riduzione della base imponibile tutte le pertinenze concesse in comodato, a condizione ovviamente che queste risultino nel contratto di comodato.

Il condizionale è d’obbligo però: il Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 1 del 2016 ha infatti concluso che anche per le abitazioni date in comodato valgono gli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni principali.

Nell’ipotesi di concessione in comodato di un’abitazione e di due pertinenze della stessa categoria catastale, la riduzione della base imponibile opererà per una sola e per l’altra no. Per la seconda pertinenza quindi il comodatario dovrà corrispondere, in qualità di detentore, la Tasi.