Nei condomini di maggiori dimensioni, soprattutto nelle grandi città, è presente la figura del portiere. In alcuni casi il portiere abita nel condominio stesso, in altri casi abita altrove. Nel caso in cui questi abiti nel condominio stesso, si pone il problema dell’IMU condominio dovuta su quella casa.

Chi la deve pagare, se dovuta, il portiere che ci abita oppure tutti gli abitanti del condominio, in funzione dei millesimi di proprietà?

Al riguardo, diciamo subito che bisogna distinguere a seconda del caso.

E, in particolare, bisogna chiedersi se l’appartamento del portiere è di sua proprietà oppure NO.

Le regole IMU per l’alloggio del portiere

In alcuni condomini, la casa in cui il portiere vive viene a lui assegnata. Cioè questi viene autorizzato ad abitarci (sulla base, ad esempio, di un comodato gratuito) senza esserne il proprietario. In questo caso, ai sensi dell’art. 117 del codice civile, tale appartamento rientra tra le parti di uso comune tra i condomini.

In tale ipotesi, ai fini IMU condominio, entra in gioco il comma 768 della legge di bilancio 2020 ai sensi del quale§:

Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Quindi, il soggetto passivo IMU della casa del portiere è il condominio. Ogni condomino partecipa alla spesa in funzione dei millesimi di proprietà. Il versamento lo fa l’amministratore di condominio.

Diverso, invece, è il caso in cui l’appartamento del condominio in cui abita il portiere è di sua proprietà. In tale ipotesi il soggetto passivo è solo ed esclusivamente lui. E’ il portiere che deve preoccuparsi de deve o meno pagarci l’IMU. Ma essendo la sua abitazione principale c’è esenzione.

IMU condominio, l’appartamento del portiere (riepilogo)

Andando a riepilogare, in caso di portiere che vive nel condominio stesso, ai fini IMU condominio sull’appartamento in cui questi abita bisogna fare distinzione: In particolare:

  • se l’appartamento è assegnato al portiere, l’IMU è dovuta dai singoli condomini in funzione dei millesimi di proprietà (ad occuparsi di tutto è l’amministratore condominiale)
  • laddove l’appartamento del portiere è di sua proprietà, sarà lui stesso il soggetto passivo IMU.

Nel primo caso, l’IMU è dovuta anche se l’appartamento rappresenta abitazione principale per il portiere e la sua famiglia. Non c’è, dunque, esenzione IMU abitazione principale. Ciò in quanto, il presupposto IMU è la proprietà dell’immobile e, in tal caso, il proprietario non è il portiere.

Nel secondo caso, se quindi, l’appartamento è la sua abitazione principale questi avrà l’esenzione IMU. Mentre se dovuta, sarà lui stesso a dover pagare. A questo proposito ricordiamo che l’IMU si paga in acconto e saldo. Il 16 giugno prossimo scade l’acconto IMU 2023 ed il 18 dicembre di questo stesso anno scade il saldo IMU 2023 (il 16 dicembre è sabato).