Il presupposto IMU 2023, come per gli anni d’imposta passati, è il possesso dell’immobile. Il soggetto passivo del tributo, ossia chi è obbligato a pagarlo, è il possessore dell’immobile (casa, terreno, ecc.).

Per possessore deve intendersi il titolare del diritto di proprietà o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Questo significa, quindi, che se un immobile risulta dato in usufrutto, l’IMU su tale immobile la deve pagare l’usufruttuario. E non il nudo proprietario.

Significa anche che l’IMU non la paga l’inquilino nel caso di immobile in affitto.

Obbligato è solo il proprietario o chi altro ha diritto reale di godimento su quell’immobile. Stessa cosa in caso di immobile ceduto in comodato (l’IMU la paga il comodante e non il comodatario).

IMU 2023, lo sconto per la casa data in affitto

Proprio con riferimento alle case concessi in affitto, anche per l’IMU 2023 il proprietario (locatore) può contare sullo sconto del 25% previsto dal comma 760 della legge di bilancio 2020.

Un’agevolazione che, tuttavia, non si applica a tutti i tipi di contratto di affitto ma solo a quelli c.d. a canone concordato.

Si tratta dei contratti di immobili concessi in locazione ai sensi del comma 3 art. 2 legge n. 431/1998.

Un contratto di locazione che si differenzia da quello a canone libero, per via del fatto che il canone non può essere scelto liberamente tra le parti (locatore e conduttore). La pigione annuale è fissata a livello “standard” dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Si tratta di contratti di locazione aventi una durata di 3 anni più 2 anni (e non 4 più 4), nel senso che al momento della stipula la durata minima deve essere fissata in 3 anni e si rinnova automaticamente per altri 2 anni (proroga) alla scadenza.

L’agevolazione è per mesi

Lo sconto IMU 2023 del 25%, dunque, è solo per le case cedute in affitto a canone concordato e non a canone libero.

Si tenga in ogni caso presente che essendo l’IMU un tributo dovuto in funzione della percentuale di possesso e dei mesi di possesso (computando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni), ne consegue che l’agevolazione in commento si applica limitatamente ai mesi per i quali è verificata la condizione per lo sconto.

Per completezza, ricordiamo che il legislatore prevede altri casi di sconto IMU. C’è la riduzione al 50% del tributo per:

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate
    • e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
    • l’immobile ceduto in comodato non sia di categorie catastali A/1, A/8 o A/9
  • una sola unità immobiliare a uso abitativo. Non locata o data in comodato d’uso. Posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (c.d. sconto IMU 50% pensionato estero).