Accertamenti fuori controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sull’imposta di registro. E’ questo l’oggetto di un’interrogazione parlamentare dei giorni scorsi in cui si è chiesto al Governo come intenda procedere, per evitare un proliferarsi di contenziosi.

 

Imposta di registro senza motivazione

 Accertamenti pazzi in materia di imposta di registro. Tanti sono i casi degli ultimi tempi in cui l’Agenzia delle entrare non avrebbe motivato adeguatamente la pretesa fiscale, oppure avrebbe tassato fatti/atti per i quali la tassabilità in questione era prescritta o avrebbe addirittura reiterato la tassazione.

 

 Imposta di registro: nozione

Si ricorda che l’imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, è un tributo con una duplice natura: di tassa (quando è messa in relazione ad un’erogazione di servizio da parte della pubblica amministrazione) e di  imposta (quando risulta essere determinata in proporzione al valore economico del negozio o dell’atto). In quest’ultimo caso è l’imposta prevista per la registrazione degli atti presso l’Agenzia delle entrate.

 

Accertamenti sull’imposta di registro

 Nell’interrogazione parlamentare di venerdì scorso,  si sono chiesti al Governo quali azioni e direttive intenda adottare in tema di accertamenti pazzi sull’imposta di registro, onde evitare soprattutto un proliferarsi di contenzioso che risulterebbero dannosi per l’Erario.

 

Il Governo risponde

Risponde il Governo precisando che l’Agenzia delle entrate ha già provveduto a fornire opportune indicazioni agli uffici operativi, ma nonostante ciò alcune precisazioni sono d’obbligo. Innanzitutto con riferimento al termine di decadenza per l’accertamento, i classici 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere chiesta la registrazione, l’Agenzia delle entrate rileva che, nel caso in cui non siano stati prodotti gli atti per la registrazione, possono verificarsi obiettive difficoltà nel determinare quale sia la data di stipula dell’atto, atteso che, la registrazione concretizza uno dei modi previsti per conferire data certa all’atto.

Quanto alla reiterabilità dell’imposta di registro, l’Agenzia rileva altresì che è assoggettabile a imposizione solo l’enunciazione di un atto che non sia già stato oggetto di registrazione. In ogni caso, le criticità segnalate sono oggetto di attenta valutazione in occasione delle direttive che verranno rivolte alle strutture periferiche preposte ai controlli. Quindi il Governo, nella parole del sottosegretario all’economia Vieri Ceriani che ha risposto al question time in oggetto, ricorda che lo stop agli accertamenti pazzi sull’imposta di registro è già avvenuto da parte delle Entrate che stanno provvedendo a informare adeguatamente i vari Uffici operativi.

 

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