Cambiano le regole per il pagamento dell’imposta di bollo. Le novità riguardano le soglie entro le quali è possibile rimandare il pagamento del bollo “apposto” sulle fatture elettroniche.

A prevedere cambiamenti in favore del contribuente ai fini del pagamento del bollo sulle fatture elettroniche è il nuovo decreto semplificazioni approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

Le novità riguarderanno le fatture emesse dal 1° gennaio 2023 in avanti.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Le regole attuali

In base alle previsioni di cui all’art.6 del D.

M. 16 giugno 2014, le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sono le seguenti:

  • il  pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e’ effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Termini versamento imposta di bollo su fatture elettroniche
1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 30 settembre
3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio anno N+1

Quando è possibile rimandare il pagamento?

Lo stesso decreto 16 giugno 2014, prevede la possibilità di rimandare il pagamento del bollo dovuto rispetto alle fatture emesse in un determinato trimestre, laddove l’importo da pagare non superi una certa soglia.

In particolare,

  • laddove l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, puo’ procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre);
  • qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri puo’ essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 3° trimestre).

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato direttamente tramite l’apposita sezione del portale Fatture e corrispettivi. Oppure in F24 ricorrendo ai servizi telematici di norma utilizzabili.

E’ possibile anche pagare il bollo in ravvedimento.

Cosa cambia con il decreto semplificazioni?

Con il decreto semplificazioni cambiano le soglie entro le quali è possibile rimandare il pagamento del bollo “apposto” sulle fatture elettroniche.

Da qui, riprendendo quanto detto nei precedenti punti elenco, grazie al decreto semplificazioni, la possibilità di rimandare il pagamento accorpandolo a quello relativo al 2° o al 3° trimestre, non deve essere rapportata più all’importo di 250 euro ma a 5.000 euro.

Ad esempio, se in riferimento alle fatture emesse nel primo trimestre, l’importo dovuto al Fisco a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superi l’importo di 5.000 euro (ipotizziamo 4.900 euro), l’impresa o il professionista potrà rimandare il pagamento alla scadenza prevista per pagare il bollo delle fatture emesse nel 2° trimestre.

Detto ciò, le novità di cui al decreto semplificazioni riguarderanno le fatture emesse dal 1° gennaio 2023 in avanti.