Esenzione dall’imposta di bollo per i ticket sanitari secondo quanto disposto dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 2014.

Imposta bollo ticket sanitario

Il cittadino deve pagare il ticket sanitario per ottenere l’assistenza sanitaria.  Il versamento del ticket rappresenta, dunque, una contribuzione obbligatoria richiesta ai cittadini per la partecipazione alla spesa sanitaria e proprio il ticket rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo.

Esenzione bollo ticket sanitario

L’Agenzia delle risoluzione n.

9/E, “Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali” precisa che le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria, il ticket sanitario quindi, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47.