Il Governo tecnico, chiamato in tutta fretta a risanare i conti pubblici e a ridare slancio alla nostra economia, ha approvato in tutta fretta lo scorso Natale quella che è stata definita come manovra salva Italia, su suggerimento dello stesso Monti. Lo stesso, acuendo la sua fantasia, ha suggerito anche di ribattezzare gli altri due decreti di questo inizio 2012, che sarà conosciuto come l’anno della grande recessione, come se il 2011 non ce ne avesse già fatto assaggiare le amare conseguenze, i decreti “cresci Italia”, l’uno improntato alla liberalizzazione e l’altro alla semplificazione.

Nuove tasse e nuovi tagli sono richiesti ai cittadini e tramutati nella veste di sacrifici necessari, come se gli italiani fossero un popolo di spendaccioni e nababbi, poco abituati alla parola “sacrifici”. Tra queste nuove imposte che colpiscono tutti, si segnala l’imposta di bollo sulle comunicazione relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, ma anche da una parte l’introduzione della c.d. commissione onnicomprensiva quando il conto va in rosso e le novità introdotte recentemente in merito dal decreto legge n. 1 del 2012, il dl liberalizzazione.

 

Imposta di bollo: una mini patrimoniale

L’articolo 19 del dl 6 dicembre 2011, n. 201 cambia veste all’imposta di bollo sui titoli, conti correnti, strumenti e prodotti finanziari. Via la progressività, benvenuta proporzionalità. Via il bollo introdotto dalla prima manovra correttiva del 2011, il Dl 98/11 convertito in legge n. 111/2011, ecco che arriva un prelievo, caratterizzatosi per la proporzionalità sul valore di tutti i prodotti finanziari. A voler essere più precisi, l’articolo 19 del decreto salva Italia modifica l’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, in particolare il comma 2-bis e il comma 2- ter. Sulla base di queste modifiche risulta che gli atti soggetti all’imposta di bollo ora sono le comunicazioni ai clienti relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

L’imposta si applica per ogni esemplare, sul complessivo valore nominale o di rimborso in misura proporzionale e stabilita nell’1 per mille annuo per il 2012 e nell’1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Imposta di bollo anche sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale, con misure precise. 34,20 euro fissi annuali, se il cliente è persona fisica, mentre aumento fino a 100 euro, se il cliente è persona diversa da quella fisica.

 

Imposta di bolla conti correnti: esenzione giacenza media sotto i 5mila euro

Da segnalare anche l’esenzione dall’imposta di bollo per quei conti correnti e libretti di risparmio, ma intestati solo a persone fisiche, quando la  giacenza media non superi i 5mila euro. Escluse le persone diverse da quelle fisiche, che pagano comunque l’imposta di bollo, anche se il valore della giacenza media sia sotto i 5mila euro.

 

Estratto conto e rendiconto: invio

Essendo applicata l’imposta di bollo a tutte le comunicazioni, anche quelle di prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito, invio e comunicazione, si precisa nel decreto salva Italia che l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

 

Imposta bollo buoni fruttiferi postali

Non solo conti correnti e libretti di risparmio, ma anche buoni fruttiferi postali. L’articolo 19 del decreto salva Italia, il dl 201 del 2011, prevede l’applicazione dell’imposta di  bollo anche su di  essi. Con la peculiarità che usufruiscono dell’esenzione quando il valore della loro giacenza media annua non superi complessivamente, anche qui, i 5mila euro.

(Buoni Fruttiferi Postali: rendimento certo contro la crisi)

 

Contratti di apertura conto corrente e credito

Ma le novità in tema di conti non si fermano qua. La manovra salva Italia prevede anche l’introduzione di un tetto massimo, rapportato a trimestre, intesa come unica voce sui contratti di apertura di credito e di conto corrente. L’articolo 6 bis del dl 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011, introduce la c.d. commissione onnicomprensiva, che presenta un tetto massimo dello 0,5% a trimestre, e sostituisce la commissione di massimo scoperto per i contratti di apertura del credito.

 

Testo Unico materia bancaria: aggiunta art.117 bis

In modo particolare si prevede l’aggiunta dell’articolo 117 bis al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in merito alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Così i contratti di apertura di credito e di conto corrente, possono prevedere una commissione onnicomprensiva che va a sostituire la commissione di massimo scoperto, intesa come quella percentuale che il cliente paga all’istituto bancario, solo quando il conto va in rosso. Se questa commissione, in teoria, è stata abrogata già  nel 2009, nei fatti non è stato così perché le banche hanno aggiunto altre voci, vedi lo scoperto di conto, l’istruttoria urgente,e altre.

 

Commissione onnicomprensiva

La manovra salva Italia, introduce come unica voce la commissione onnicomprensiva, che ha il merito di convogliare in sé più voci, con la particolarità che essa debba avere un tetto massimo, dello 0,5 per cento per trimestre, rapportato alla somma messa a disposizione del cliente. La commissione va computata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, affiancando un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

 

Commissione di istruttoria veloce

L’articolo 6 bis del Dl 201/11 convertito in legge 214 del 2011, ha introdotto anche la c.d. commissione di istruttoria veloce, che viene determinata in una misura fissa e si presenta a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Si configura come unici oneri, sui contratti di conto corrente e apertura di credito, a carico del cliente. La misura della commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa e viene espressa in valore assoluto, commisurandola ai costi e al tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

 

Bancomat e conti correnti nel dl liberalizzazione

Dopo la manovra salva Italia a intervenire sulle modalità di pagamento dei contribuenti cittadini italiani è stato anche il decreto sulla liberalizzazione che prevede l’introduzione di un conto corrente semplice per le persone che risultano meno agiate, riducendo al contempo le commissioni sulle carte di pagamento. In primo luogo, si prevede la proroga al 1° giugno 2012, della data ultima entro cui dovranno essere definite le regole generali che dovranno essere stabilite da Abi (Associazione bancaria italiana), le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste Italiane Spa, il Consorzio Bancomat e le società gestori dei circuiti di pagamento. L’accordo dovrà definire le  riduzioni delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti – contribuenti, per tutte quelle operazioni da effettuarsi con le carte di credito e di pagamento in generale. Stabilite la disciplina generale, i soggetti interessati dovranno adottarla nei tre mesi successivi, quindi entro il 1° settembre 2012. Se con la manovra di Natale, si è ridotto il limite all’utilizzo del denaro contante, il decreto sulla semplificazione, incentiva l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili. A tal fine si prevede che gli intermediari debbano offrire ai propri clienti un conto semplice e trasparente, che abbia un costo molto basso, pensato per i pensionati che, stando le novità previste dal dl salva Italia, se percepiscono un trattamento pensionistico superiore a 1000 euro, devono aprire un conto corrente dedicato, o ancora per quelle persone che si trovano in condizioni disagiate, considerando che al nuovo conto corrente non si applicano l’imposta di bollo e le spese relative di apertura.
Se poi, come abbiamo visto poc’anzi, la manovra salva Italia, ha introdotto sui contratti di apertura di credito e di conto corrente, le commissioni onnicomprensiva e quella di istruttoria veloce, in caso di sconfinamento, ora il decreto legge sulla liberalizzazione, prevede
che queste nuove voci saranno anche le uniche previste. I contratti di conto corrente e quelli di apertura di credito, devono essere adeguati entro 90 giorni dalla conversione in legge del dl n. 1 del 2012, altrimenti le clausole che introducono voci diverse si considerano nulle, ma ciò non significa che scalfiranno la validità del conto corrente a cui si riferiscono.