L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile beneficiare del superbonus 110% per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno pertinenziale alla propria abitazione (unità immobiliare unifamiliare) invece che sul tetto.

In premessa ricordiamo che, il superbonus 110% spetta a fronte di spese sostenute (dal 1° luglio 2020) per lavori trainanti e trainati specificamente individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni.

In dettaglio sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al superbonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori fatti su edifici residenziali (anche condominiali):

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati):

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Installazione impianto fotovoltaico: i requisiti per avere il bonus 110%

L’installazione di pannelli solari fotovoltaici, dunque, rientra tra gli interventi “trainati”.

Pertanto, il superbonus 110% spetta, in tal caso solo laddove l’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Inoltre è richiesto un altro requisito fondamentale, ossia che l’impianto preveda la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo

Detto ciò, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se il superbonus spetta anche quando l’installazione dell’impianto è fatta sul terreno pertinenziale alla casa invece che sul tetto di casa.

L’Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso nella Risposta n. 171 del 2021, in cui non fa altro che ribadire quanto già chiarito nelle precedenti Circolari n.

24/E del 2020 e n. 30/E del 2020.

 

L’impianto fotovoltaico sul terreno di casa: ok al superbonus 110%

In tali documenti, l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso
  • su edifici unifamiliari
  • su unità immobiliari funziona funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
  • sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.

Successivamente, la legge di bilancio 2021 (comma 66 lett.a), modificando l’art. 119 del decreto Rilancio, ha specificamente previsto la possibilità di beneficiare del superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Sulla base dei citati documenti di prassi e della normativa vigente, pertanto l’Amministrazione ammette il bonus 110% anche se l’installazione dei pannelli avviene sul terreno adiacente e pertinenziale della casa.

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