E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.301 del 28-12-2023) il decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale e agevolazione impatriati.

Tra le varie novità, di assoluto rilievo sono le modifiche apportate al regime fiscale previsto in favore dei lavoratori impatriati.

Gli sconti fiscali riservati ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia vengono resi meno convenienti e soprattutto sono rese molto più stringenti le condizioni di accesso alle agevolazioni.

In primis, l’abbattimento sul reddito prodotto in Italia scende dal 70% al 50% ed entro il limite annuo di 600.000 euro.

Tuttavia nel rispetto di una precisa condizione è ancora possibile prendere il regime fiscale in essere prima della riforma.

Le novità in parola, si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Tenendo conto anche del nuovo concetto di residenza fiscale. Concetto inserito nello stesso decreto che da maggiore importanza alla sostanza piuttosto che alla forma.

Ma vediamo nello specifico quali sono le novità che caratterizzano il nuovo regime fiscale riservato agli impatriati.

Il Regime fiscale fiscale degli impatriati. Decreto in Gazzetta Ufficiale

La completa rivisitazione del regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati è contenuta all’art. 5 del nuovo D.Lgs 209/2023 sugli impatriati.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza (..) entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

A tal fine è necessario che:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo che varia a seconda del soggetto verso il quale viene svolta la prestazione lavorativa secondo periodo;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.

Sulla residenza all’estero, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Detto ciò, le agevolazioni si applicano  a partire dal periodo di imposta in cui e’ avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti. Con applicazione dei relativi interessi.

Se il datore di lavoro non cambia

Rispetto al testo iniziale del decreto viene scongiurata l’ipotesi in base alla quale erano tagliati fuori dal regime fiscale di favore coloro i quali tornano in Italia a svolgere la propria attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro in essere prima del trasferimento dall’estero.

Tuttavia, tale situazione ossia la conferma dello stesso datore di lavoro, implicherà il rispetto di una maggiore periodo di pregressa permanenza all’estero per avere diritto al regime fiscale agevolato.

Nello specifico, se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero non è più di tre periodi d’imposta (come da novella) ma è di:

  • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non ha lavorato in precedenza in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, ha lavorato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Ulteriori requisiti

Il nuovo decreto prevede però ulteriori condizioni di accesso al regime di favore.

Tra le varie novità, sono reintrodotti i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione. Questo forse è il requisito maggiormente penalizzante. Rispetto alle condizioni richieste prima della riforma fiscale.

Infatti, oltre ai requisiti citati nel primo paragrafo, sarà necessario che:

  • l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Sconti maggiorati per i lavoratori con figli minori

Gli sconti fiscali ossia l’abbattimento sul reddito prodotto in Italia, sale dal 50% al 60% (dunque sarà tassato solo il 40% del reddito prodotto), laddove:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolato (la maggiorazione scatterà a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione).

Il maggiore sconto fiscale  si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Proroga del regime fiscale a determinate condizioni

Il nuovo decreto prevede delle condizioni nel rispetto delle quali i 5 anni di durata del regime agevolato possono essere prorogati.

In particolare, limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni agevolative in esame si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente:

  • è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque,
  • nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tal caso i redditi sono tassati solo rispetto al 50% del loro ammontare.

Vecchi sconti fiscali solo con residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023

Il nuovo decreto di riforma fiscale prevede però un salvagente. Nel senso che nel rispetto di una precisa condizione il lavoratore potrà contare sugli sconti fiscali del vecchio regime agevolato, ex art.16 del D.Lgs n°147/2015 così come modificato dal decreto crescita (DL 34/2019).

In particolare, avranno diritto agli sconti maggiorati. Nonché dovranno rispettare i vecchi requisiti meno stringenti i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.  Ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Di conseguenza, tanto per dirne una, a tali lavoratori non potrà essere richiesta un’elevata qualificazione o specializzazione.

A ogni modo, la residenza anagrafica serve entro fine anno.

Riassumendo…

  • E’ uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;
  • il regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati è fortemente modificato;
  • i requisiti di acceso diventano più stringenti e gli sconti meno convenienti;
  • con la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre, si ha diritto al vecchio regime fiscale, molto più conveniente.