Un contribuente ha posto un quesito a FiscoOggi (la rivista online dell’Agenzia delle Entrate) in merito ad un immobile concesso in comodato ad un familiare. Il soggetto, che ha concesso in comodato un’abitazione ad un familiare, per la quale paga l’Imu, chiede se la stessa abitazione deve essere dichiarata anche ai fini del calcolo Irpef.

Ecco la risposta al quesito.

 

L’Imu sostituisce l’Irpef

In buona sostanza, L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati (compresi quelli dati in comodato d’uso gratuito).

Conseguentemente il reddito dei fabbricati indicati nel quadro RB è calcolato esclusivamente tenendo conto degli immobili concessi in locazione.

Le rendite catastali dei fabbricati non sono più soggette all’IRPEF, né alle addizionali regionali e comunali in quanto si applica la tassazione sostitutiva dell’IMU

Ad ogni modo, come specificato nella risposta al quesito sopra citato, “anche immobili concessi in comodato a un familiare devono essere indicati dal proprietario nel quadro RB del modello “Redditi Persone fisiche” o nel quadro B del modello 730”, in questo caso, però, deve essere riportato il codice 10 (abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica) nell’apposito campo (colonna 2 – Utilizzo). Così facendo, sul relativo reddito non saranno dovute Irpef e addizionali, in quanto sostituite dall’Imu.

Infine, si ricorda che: “se l’immobile non locato e assoggettato all’Imu si trova nello stesso comune nel quale si ha quello adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 (Casi particolari Imu) va indicato il codice 3”.

 

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