Il DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, prevede un nuovo bonus di 150 euro in busta paga in favore dei lavoratori dipendenti. Il Governo uscente, ha previsto che tale indennità sia riconosciuta nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022. Considerata la formulazione della norma, ci viene il dubbio che tale scadenza possa essere effettivamente rispettata. Infatti, c’è il rischio di uno slittamento del termine entro il quale l’accredito sarà effettuato. La problematica si era già venuta a creare con il bonus 200 euro, anche se in riferimento a quella indennità, il datore di lavoro ha avuto più tempo per verificare il requisito, allora richiesto, dell’esonero contributivo.

Anche i giorni di malattia, potrebbero essere determinanti ai fini del bonus 150 euro. Come è già successo per il bonus 200 euro.

Il bonus 150 euro in busta paga

IL DL 144/2022 ha previsto una nuova indennità in favore di lavoratori e pensionati.

Rispetto al precedente bonus introdotto dal DL 50/2022, decreto Aiuti, si abbassa sia l’importo riconosciuto ai beneficiari sia la soglia reddituale da verificare per avere diritto al bonus.

Infatti, il nuovo bonus scende da 200 euro a 150 euro. In linea di massima, tutti i beneficiari devono avere un reddito complessivo 2021, non superiore a 20.000 euro.

In particolare, avranno diritto al bonus 150 euro:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • ecc.

Bonus 150 euro. Quando è previsto l’accredito in busta paga?

Il lavoratore dipendente ha diritto al bonus 150 euro in busta paga solo se ha una retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1538 euro. Solo in tale caso riceverà l’accredito direttamente sul conto corrente. In particolare, il bonus spetterà ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l’importo di 1.538 euro.

A quale imponibile fa riferimento la norma, fiscale o previdenziale?

L’ art.18 del decreto Aiuti-ter precisa quanto segue:

L’indennita’ di cui al comma 1 e’ riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Da qui, è ragionevole pensare che la norma faccia riferimento all’imponibile previdenziale.

Detto, ciò, il bonus e’ riconosciuto per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

A ogni modo, potrà accadere che, adattando le indicazioni di cui alla circolare n° 73 INPS, il bonus venga accreditato:

  • con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre), con denuncia Uniemens entro il 31 dicembre, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL,
  • con quella quella erogata nel mese di novembre (anche se di competenza del mese di ottobre 2022), con denuncia Uniemens entro il 30 novembre, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Vedremo se l’INPS confermerà tali indicazioni.