Il superbonus spetta anche per la casa vacanze? In che modo deve essere verificato il requisito dell’indipendenza dell’immobile?

Ebbene, a tali domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 810 del 15 dicembre.

Il superbonus per la casa vacanze

La risposta n° 810 prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, un contribuente è proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente.

Si tratta di un complesso turistico che ha un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica e acqua e che dispone di accumuli di GPL condivisi tra varie unità abitative.

Da qui, il contribuente ha chiesto al Fisco se:

  • la definizione di “funzionalmente indipendente” possa essere applicata anche a contatori privati, posti direttamente a monte dell’allaccio delle singole abitazioni;
  • se l’esistenza di “termo arredi fissi elettrici o pompe di calore aria – aria “distribuiti in tutti gli ambienti oggetto di intervento rientrino nella definizione di ” impianto di climatizzazione invernale”.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

La risposta dell’Agenzia delle entrate non può prescindere dalla considerazione di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto rilancio.

Nello specifico, tale articolo dispone che:

un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

A tal fine, va verificata, la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’ “accesso autonomo dall’esterno“. A nulla rilevando, rispetto a tale verifica, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Sempre in base all’articolo citato, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta’ non esclusiva.

Da qui, non è possibile ritenere soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale se:

  • gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori,
  • mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all’allaccio condominiale.

“La condizione che un’unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno
tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune”.

In mancanza del suddetto requisito, il superbonus 110 non spetta.