Anche l’omessa o l’infedele compilazione del quadro RW del modello Redditi legato ai c.d. obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero può essere oggetto di ravvedimento operoso. Mettersi in regola può essere più o meno caro a seconda se la violazione commessa viene sistemata o meno entro 90 giorni dal termine di presentazione ordinario del modello Redditi.

Dunque, in riferimento al modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022, che scadeva il 30 novembre 2023, la deadline è quella del 28 febbraio.

Iniziamo subito col dire che se oltre alla mancata compilazione del quadro RW, il contribuente non ha presentato il modello Redditi, neanche quello tardivo, allora, non sarà possibile  ravvedere il quadro RW dopo i 90 gg.

In tale caso dovrà attendere l’atto di contestazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate. Eventualmente beneficiando della definizione agevolata con riduzione a 1/3.

A ogni modo, partendo dalle sanzioni base vediamo in che modo il contribuente può sistemare eventuali violazioni del quadro RW.

Le sanzioni per le violazioni del quadro RW

Le sanzioni legati alle violazioni commesse rispetto al quadro RW sono individuate dal DL 167/1990.

In particolare, l’art. 5 c.2 del decreto citato prevede:

  • per l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW una sanzione dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati;
  • il raddoppio di tale sanzione, che va dal 6 al 30%, laddove gli investimenti o le attività all’estero siano detenuti in paesi in paradisi fiscali (c.d. paesi a fiscalità privilegiata).

Attenzione però, laddove il contribuente decida di sistemare la questione con il Fisco entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza del modello Redditi 2024, dunque entro il 28 febbraio, potrà pagare una sanzione minima da ridurre in ravvedimento.

Il ravvedimento del quadro RW. Quali sanzioni si applicano?

Fatta tale necessaria premessa veniamo alla questione ravvedimento operoso. Passando prima dagli intrecci con eventuali carenti od omesso versamenti delle imposte dovute a titolo di Ivie e/o Ivafe, da liquidare nel quadro RW.

Non sempre per agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) corrisponde una imposta a debito.

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 20 (vedi istruzioni modello Redditi).

Cosicché, il ravvedimento si applica complessivamente alle seguenti sanzioni come di seguito individuate (vedi Risoluzione AE 24 dicembre 2020 n°82/e).

Se il quadro RW è inviato:

  • entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’art. 5, c. 2, ultimo periodo, del DL 167/1990 (pari a 258 euro) nonché la sanzione del 15% cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, se l’omissione ha comportato un versamento inferiore delle imposte dovute a titolo di Ivie e/o Ivafe;
  • oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’art. 1, c.2, del D.Lgs. 471/1997, infedele dichiarazione (90%-180%, senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’Ivie e l’Ivafe non derivano da “redditi” prodotti all’estero), nonché la sanzione di cui all’art. 5, c. 2, primo o secondo periodo, del DL 167/1990 (violazione obblighi monitoraggio fiscale).

Sanzioni, quest’ultime, che come visto sopra vanno dal 3 per cento al 15 per cento del valore dell’attività non dichiarata. Raddoppiate nel caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata (vedi primo paragrafo).

Restano inoltre dovuti, oltre all’imposta, anche i relativi interessi.

Cos’ ad esempio, l’omessa/infedele compilazione del quadro RW potrà essere sanata pagando in ravvedimento operoso nei 90 gg (entro domani) la sanzione di 28,67 euro (258/9).

Con il codice tributo 8911. Un’eventuale infedeltà dichiarativa del modello Redditi extra RW, dovrà essere sanata a parte. Si ipotizzi il caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare un reddito da locazione sanando la sua posizione entro 90 gg. In tale caso verserà altresì la sanzione di 27,78 euro (250/9). Oltre a sanare i carenti versamenti delle imposte.

Riassumendo…

  • Entro il 28 febbraio possono essere sanate omissioni o infedeltà del quadro RW;
  • è possibile mettersi a posto versando una sanzione di 28,67 euro;
  • se si lascia passare la scadenza del 28 febbraio, le sanzioni diventano molto più pesanti;
  • la possibilità di sanare il quadro RW richiede sempre che a monte sia stato presentato il modello Redditi, anche tardivo.