Tra quelle introvabili e quelle i cui prezzi sono stati portati alle stelle (una mascherina protettiva del costo in tempi normali di euro 2,50, in periodi di Covid-19 è arrivata a costare anche 20 euro, speculando in tal modo sulla salute degli italiani), la domanda che in questi tempi ci si pone è se la spesa sostenuta per l’acquisto del predetto dispositivo di protezione sia o meno detraibile ai fini IRPEF come avviene per la generalità dei dispositivi medici. In merito né la normativa fiscale né l’Amministrazione finanziaria hanno chiarito tale aspetto.

Pertanto la risposta è da ricercare nelle attuali disposizioni previste per la detraibilità fiscale della generalità dei dispositivi medici. Occorre, dunque, comprendere se le mascherine di protezione, ad esempio del tipo FFP2 o FFP3, possono considerarsi a tutti gli effetti come “dispositivi medici” e come tali detraibili nella misura del 19% della spesa al quadro E del Modello 730 o al quadro RP del Modello Redditi.

La marcatura CE del dispositivo

Come si evince anche dalla Circolare n. 13/E del 2019, sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici. Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Ai fini della detrazione, il pagamento può continuare ad essere in contanti, poiché per l’acquisto di tali prodotti non si applica la novità contenuta nella manovra di bilancio 2020, con cui il legislatore ha previsto l’obbligo, ai fini della detrazione fiscale delle spese sanitarie, di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (sono esclusi gli acquisti di medicinali, di dispositivi medici e di prestazioni mediche presso strutture pubbliche o strutture private convenzionate con il SSN). Non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.

E’ considerato dispositivo anche una protesi (protesi dentaria, occhiali da vista, ecc.). La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica). Sempre dalla menzionata circolare si evince che qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

L’Agenzia delle Entrate non menziona le mascherine

Ad ogni modo, il Ministero della salute rende disponibile apposita piattaforma per individuare i dispositivi medici e disponibile al seguente link.

A titolo esemplificativo, nella circolare 13/E, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che rientrano tra i dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchio per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito.

Sono, invece, esempi di dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000: contenitori campioni (urine, feci); test di gravidanza; test di ovulazione; test menopausa; strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnosi prostata PSA; test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnosi per la celiachia.

Tra gli esempi della circolare, dunque, non sono indicate le mascherine protettive. Se, invece, si prova a fare una ricerca “per denominazione” sul predetto link del Ministero della salute, la mascherina è considerata un dispositivo medico. Pertanto a parere di chi scrive, se  rispettati tutti i requisiti previsti, la spesa dovrebbe rientrare tra i dispositivi medici detraibili visto che in questo periodo di emergenza sanitaria la funzione della mascherina è una “funzione sanitaria” ossia di protezione da eventuali “infezioni alle vie respiratorie”. In attesa anche di una qualche chiarimento ufficiale dall’Amministrazione finanziaria, a concludere si tiene a precisare che ai fini della detrazione fiscale l’acquisto di un dispositivo medico può avvenire anche in posti diversi dalla farmacia (quindi ad esempio anche presso una parafarmacia o erboristeria).