Non riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR (a condizione che tra l’ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro) e nemmeno ad altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo TUIR, il contributo (regionale) corrisposto a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo del soggetto che trasferisce il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

Tale contributo, dunque, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

Così l’Agenzia delle Entrate chiarisce, nella Risposta n. 172/E del 9 giugno 2020, la questione avente ad oggetto l’erogazione del menzionato contributo da parte dell’ente locale che intende attivare un’azione per attrarre nel proprio territorio regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati.

Il contributo non produce arricchimento

Innanzitutto l’Amministrazione finanziaria ricorda che il presupposto impositivo nel nostro paese è il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie tassativamente indicate nell’art. 6 del TUIR, ossia: “redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi”.

Ne consegue, per l’Agenzia delle Entrate, che “qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta”.

Detto ciò, per le Entrate, il caso in questione può essere trattato alla stregua di quello affrontato nella Risoluzione n. 110/E del 2010, in cui fu chiarito che i voucher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei familiari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla formazione della base imponibile.