Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto ha individuato gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo previsto dalla riforma fiscale. In tal modo è definito il perimetro applicativo del “nuovo” istituto fiscale” introdotto con la riforma e che ha strette conseguenze rispetto alla procedura di accertamento con adesione anch’esso oggetto di riforma fiscale.

Rientrano tra gli atti rispetto ai quali non c’è obbligo di contraddittorio preventivo rispetto all’emissione dell’atto: i ruoli e le cartelle di pagamento, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate; gli accertamenti parziali e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del D.

P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati; gli atti di intimazione autonomi, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione; ecc.

Questi sono solo alcuni degli atti per i quali prima della loro emissione non è previsto che il contribuente possa sfruttare il contraddittorio.

Il contraddittorio preventivo nella riforma fiscale. Un cenno

Prima di entrare nello specifico degli atti esclusi, è necessario riprendere la novità del contraddittorio preventivo generalizzato inserito nello Statuto del contribuente. Dunque si tratta di un diritto che spetta a tutti i contribuenti nei rapporti con il Fisco.

In base al nuovo art.6-bis dello Statuto del contribuente (L.n°212/2000):

tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita’, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Nella relazione illustrativa della riforma fiscale viene spiegato che, tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti:

  • a pena di annullabilità,
  • da un contraddittorio informato ed effettivo.

La procedura di contraddittorio preventivo si basa su delle fasi ben precise:

  • l’agenzia delle entrate comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario con il quale si assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli
  • eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo;
  • il provvedimento di accertamento finale non è adottato prima della scadenza del termine di 60 gg. Tale termine può essere prorogato per per non più di trenta giorni.

Il contraddittorio preventivo riguarda tutti i contribuenti.

Contraddittorio preventivo. Tutti gli atti esclusi (nuovo decreto MEF)

La riforma fiscale prevede espressamente che per alcuni atti non si applica il contraddittorio preventivo.

In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Da qui l’adozione del nuovo decreto del MEF che da il via libera al contraddittorio preventivo generalizzato. Definendone nello specifico il campo di applicazione.

Il decreto elenca una serie di atti rispetto ai quali non c’è obbligo di contraddittorio preventivo.

Escluse le cartelle di pagamento

In particolare, sono esclusi dal Contraddittorio:

  1. i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
  2. gli accertamenti parziali  e gli atti di recupero  predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
  3.  gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  4. gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
  5. gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;  imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n.
    145.

Ulteriori atti esclusi

Il decreto del MEF esclude dal contraddittorio:

  • gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
  • gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo;
  • gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze.

Esclusi gli avvisi bonari

Il contraddittorio non riguarda gli atti emessi dal Fisco sulla base dei dati desumibili dalle direttamente dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti o sulla base dei dai dati in Anagrafe tributaria.

Da qui, niente contraddittorio preventivo per:

  • avvisi bonari per redditi e Iva;
  • gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sui premi delle assicurazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
    n. 642; tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

L’esclusione dal contraddittorio opera anche per gli atti emessi in seguito a controlli formali 36-ter.

Il controllo formale si basa sul raffronto tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Riassumendo…

  • Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha individuato tutti gli atti rispetto ai quali non si applica il contraddittorio preventivo;
  • rientrano tra gli atti esclusi le cartelle e gli avvisi bonari;
  • il contraddittorio preventivo impatta sulla procedura di accertamento con adesione;
  • il decreto da via libera alla riforma fiscale.