Bonus Irpef, il nome fa pensare a qualcosa di semplice ma invece non lo è. Infatti, la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha modificato l’ex bonus Renzi, abbassando la soglia di reddito da rispettare per avere il bonus. Infatti, il limite è stato dimezzato da 30.000 a 15.000 euro; un taglio netto dunque, che però è stato compensato dal potenziamento delle detrazioni per tipologia di reddito. Ossia dallo sconto Irpef che spetta sul reddito da lavoro dipendente in quanto tale.

Tuttavia, oltre a quanto detto, il legislatore ha pensato bene di confermare il bonus anche per chi ha un reddito superiore a 15.000 e fino a 30.000 euro, ma solo se c’è incapienza reddituale, ossia solo se alcune (ben individuate) detrazioni spettanti al contribuente, vanno oltre l’Irpef dovuta dallo stesso.

Detrazioni fiscali che andrebbero perse visto che non c’è una base imponibile sufficiente per “compensarle” in dichiarazione dei redditi.

Dunque, ai fini del bonus Irpef, rilevano solo alcune detrazioni e sempre se c’è incapienza reddituale; ecco che dunque può essere difficile nel prossimo 730 capire se il bonus spetta o meno.

Il bonus Irpef. A quali condizioni?

Con effetti dal 1° gennaio 2022, dunque a partire dal 730/2023, periodo d’imposta 2021, è sceso da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il bonus Irpef o trattamento integrativo di regola non spetta.

Come ribadito nella circolare n°4/2022, il legislatore ha confermato il bonus anche per chi ha un reddito superiore a 15.000 e fino a 30.000:

    1. fermo restando il rispetto delle condizioni dalla norma originaria ossia l’art.1 sopra citato (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e (la novità),
    2. a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Bonus Irpef, quanto spetta?

Il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni a beve individuate  e l’imposta lorda.

In particolare, rilevano le seguenti detrazioni:

  • per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
  • per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
  • interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
  • per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
  • detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
  • ecc.

Ai fini della verifica della spettanza del bonus, rilevano le suddette detrazioni. Se riferite a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e che: hanno effetti anche nei periodi d’imposta successivi per effetto della loro rateizzazione. Si pensi alle spese di ristrutturazione (anch’esse rilevano ai fini del bonus), che possono essere suddivise in 10 quote annuali di pari importo.

La procedura di verifica

Nel complesso, ai fini della spettanza del bonus Irpef per coloro i quali hanno un reddito superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, è necessario individuare: le «spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell’anno di imposta 2022 per effetto della rateizzazione; l’imposta lorda relativa all’anno d’imposta 2022 (in riferimento al 730-2023); le detrazioni relative alle spese di cui al punto 1 prendendo solo le rate imputabili al periodo d’imposta 2022.

Rileva l’imposta lorda dovuta rispetto al reddito complessivo e non solo rispetto al reddito da lavoro dipendente.

Detto ciò, vediamo di capire meglio quanto detto finora con un esempio pratico.

Il bonus Irpef nel 730. Un esempio pratico

Nella circolare n°4/2022, viene fatto il seguente esempio. Ipotizziamo un contribuente che abbia:

  • un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e
  • da redditi agrari pari a 7.000 euro.

Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore con coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021. Inoltre fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 3.000 euro.

La verifica sulla spettanza del bonus va fatta nei seguenti termini:

  1. bisogna verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR
  2. verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata sul reddito complessivo, rispetto alle detrazioni elencate al pr. precedente;
  3. verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda.

Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.

Rispetto al reddito da lavoro dipendente pari a 18.000 l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro.  La detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro. Di conseguenza l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro. La prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza reddituale rispetto ai redditi da dipendente, risulta, quindi, rispettata.

Successivamente occorre verificare che vi sia invece “incapienza” dell’imposta lorda dovuta sul reddito complessivo ( non solo da lavoro dipendente) rispetto alle detrazioni elencate nel pr. precedente.

Conclusioni

Dunque avremo: imposta lorda, pari a 5.720 euro; ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro; ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro; detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro; seconda rata di detrazione per ristrutturazione, pari a 3.000 euro; totale detrazioni, pari a 6.635 euro.

Nei fatti, il totale delle detrazioni spettanti pari a 6.635 è superiore a 5.720 che è l’imposta lorda dovuta sul reddito complessivo. La differenza è pari a 915 euro.

Dunque il contribuente rispetta anche l’ulteriore condizione ossia l’incapienza reddituale rispetto al reddito complessivo. 

Per concludere, con un reddito complessivo pari a 25.000 euro, periodo lavorativo di 365gg, il contribuente ha diritto ad un bonus Irpef di 915 euro.