ICI REGOLAMENTI COMUNALI: UN EQUILIBRIO PRECARIO

Visto il sopra citato disposto legislativo, le provincie ed i Comuni hanno la possibilità di regolare con regolamenti comunali alcuni caratteri delle imposte a loro assegnate. Vengono inseriti dei paletti riguardanti alcuni tratti salienti che il Comune non può modificare ( ad esempio aliquota massima, la base imponibile, la platea dei contribuenti, ecc.).

Per quanto riguarda l’ Ici l’ adozione di un regolamento da parte comunale è solo facoltativa, e non obbligatoria. Tuttavia quasi la totalità dei Comuni ha regolamento con proprie norme l’ applicazione dell’ imposta, anche per eliminare dubbi interpretativi e vuoti legislativi.

 

COMUNI ICI, L’ART. 59 LEGGE 446 1997: QUANDO I COMUNI POSSONO LEGIFERARE?

La norma che permette ai Comuni di legiferare in tema di Ici è l’ art 59  legge 446 1997. In particolare i Comuni possono derogare alla norma generale in materia di :

  1. Stabilendo ulteriori condizioni riguardanti i terreni consideranti non fabbricabili ( comma 1 art. 2 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504), anche per quanto riguarda la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all’ attività agricola da parte dei soggetti di cui all’ art. 58 ed ai propri familiari. E’ un potere abbastanza ampio in virtù del fatto che il terreno agricolo potrebbe essere esente Ici ( in quanto ricade in uno dei 5400 comuni montani o di collina per i quali è prevista l’ esenzione), oppure pagare un’ imposta tutto sommato modesta. Per le aree fabbricabili invece non vi è esenzione e l’ imposta potrebbe essere calcolata sul valore di mercato con valori abbastanza elevati;
  2. I comuni possono stabilire l’ esenzione per quanto riguarda gli immobili posseduti dallo Stato , dalle Regioni, dalle Provincie, da altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti, dalle aziende sanitarie locali anche se si tratta di immobili non destinati a fini istituzionali. Pertanto i comuni hanno la facoltà di estendere l’ esenzione anche per immobili di proprietà di enti pubblici che non abbiano fini istituzionali;
  3. E’ possibile stabilire che l’ esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali ( art. 7 del d. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504) si può applicare solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati , siano anche posseduti dall’ ente non commerciale utilizzatore.
    In questo caso i Comuni possono ridurre l’ area di esenzione disposta dalla legislazione nazionale. Le limitazioni riguardano il fatto che gli immobili siano fabbricati e che siano in possesso ( a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) degli enti non commerciali;
  4. I Comuni possono considerare parti integranti dell’ abitazione principale le sue pertinenze, anche se indistintamente iscritte al catasto.  Il contribuente in questo caso deve individuare quali siano le pertinenze che usufruiscono dell’ agevolazione Ici;
  5. Considerazione di abitazione principale, con conseguente esenzione ( prima aliquota ridotta), le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. In genere la concessione di unità immobiliare abitativa in uso gratuito al familiare viene comunicata attraverso una comunicazione al comune dove ho ubicato l’ immobile;
  6. E’ possibile prevedere il diritto al rimborso dell’ imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendo i termini, i limiti temporali e le condizioni, tenuto conto anche delle modalità e della frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. Pertanto con riferimento alle aree che non sono edificabili, il Comune potrà disciplinare le modalità inerenti il rimborso dell’ imposta pagata e quante annualità vadano rimborsate.
  7. Il comune può periodicamente determinare ed aggiornare i valori venali delle aree fabbricabili, in modo che venga limitato il potere di accertamento del comune se l’ imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello precedentemente determinato , in modo da ridurre al minimo il contenzioso. In ogni caso la base imponibile ai fini Ici per le aree fabbricabili rimane sempre dal valore venale in comune commercio;
  8. E’ possibile disciplinare le condizioni di fatiscenza per un fabbricato, al fine di applicare la riduzione alla metà dell’ imposta come previsto dall’ art.
    8 del decreto legislativo n. 504 del 1992. L’ inagibilità o l’ inabilità possono essere dichiarate dal comune oppure autocertificate dal contribuente.  Il comune può stabilire che la riduzione al 50 per cento dell’ imposta comunale sugli immobili decorre da quando viene notificato al Comune lo stato di inagibilità o inabilità;
  9. E’ possibile per il Comune stabilire che si considerano regolari anche i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto di altri, in modo tale che un contribuente possa versare cumulativamente l’ imposta, anche per conto di altri. Deve in ogni caso essere compilato un modulo in modo da attestare quali siano gli immobili per i quali viene pagata l’ Ici;
  10. Disciplinare, in modo da razionalizzare il procedimento di accertamento in modo da renderlo meno complicato per il contribuente e potenziarne l’ attività;
  11. Introdurre e disciplinare l’ istituto dell’ accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n.218 del 1997. Tale potere è quindi esteso oltre ai tributi erariali anche a quelli comunali;
  12. Rendere più semplici le modalità di esecuzione dei versamenti, sia per quanto concerne l’ autotassazione che per quanto riguarda gli accertamento;
  13. Stabilire diversi termini per quanto riguarda i versamenti da eseguire in situazioni particolari;
  14. Prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, in base all’ art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere stabiliti dei compensi incentivanti al personale addetto.