L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 798 del 3 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’imponibilità (o meno) delle spese rimborsate dal datore di lavoro al docente, per l’acquisto di strumenti necessari per lo svolgimento della didattica a distanza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un Ente che – al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, della didattica a distanza – intende concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l’acquisto di “dotazioni IT”, funzionali allo svolgimento della didattica a distanza.

L’ammontare del rimborso che l’Ente intende concedere:

  • è erogato sulla base di una domanda degli aventi diritto;
  • non può superare la misura massima di 520 euro per ciascun dipendente.

Inoltre, l’istante riferisce di aver elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

Ciò posto, lo stesso chiede all’Agenzia delle entrate se gli importi da rimborsare si configurino come redditi da lavoro dipendente.

Le spese rimborsate ai docenti in DAD non sono imponibili ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate, preliminarmente, fa presente che, in generale, possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente.

Nel dettaglio, con la risoluzione n. 18/E del 9 settembre 2003, è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

“le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro”.

Ad ogni modo, spiega l’Agenzia delle entrate, tali spese sono escluse dalla base imponibile “solo” nell’ipotesi in cui è possibile determinarne la quota che può essere esclusa dall’imposizione.

In conclusione, nel caso in argomento, le somme erogate dall’Istante al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro, non sono imponibili ai fini IRPEF.

 

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