Con il messaggio n. 7751, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale risponde alle richieste di chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione della maggiorazione del 4%, anche detta rivalsa, precisando che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane allo stesso tempo l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione, indipendentemente dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

 

L’addebito al 4% dei compensi lordi da parte dei lavoratori autonomi

Presso l’Inps sono giunte richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), disciplinata all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.

1996 n. 662, per cui “Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi”. Ciò comporta che i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.

 

Titolo e non obbligo di addebito

Tali soggetti hanno perciò titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi. Si badi bene, sottolinea l’Inps, titolo e non obbligo di addebito, come anche anticipato in una circolare dello stesso istituto guidato ora da Mastrapasqua, la circolare Inps 112 del 25.5.

1996.

 

Gestione separata professionisti

Ciò significa che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione, a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

 

La rivalsa secondo l’Inps

La rivalsa, continua l’Inps nel suo messaggio, costituisce allora oggetto di un mero rapporto interno tra cliente e professionista, e quest’ultimo è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps, anche se facente parte di studio associato. L’Inps ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.

 

Come si calcola la rivalsa?

 

La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18 della legge n. 335/1995.

 

Rilevanza ai fini fiscali

 

Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura, cioè la rivalsa, che viene acquisita a titolo definitivo, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art.

13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.