I fringe benefit ai lavoratori dipendenti sono, ormai da qualche, anno al centro dell’attenzione del nostro legislatore fiscale. Sono circa 4 anni che, con un provvedimento o un altro, sono oggetto di modifiche. E tra tutte queste modifiche è facile perdersi e non sapere a quale importo si può aver diritto e fino a che cifra è prevista esenzione fiscale.

Regolamentati dall’art. 51, comma 3, del TUIR, li possiamo definire come compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di beni e/o servizi a favore dei lavoratori dipendenti.

Aspetti fiscali di fringe benefit

Da punto di vista fiscale, i fringe benefit concorrono a formare, comunque, il reddito da lavoro dipendente. Come tali, pertanto sono assoggetti ad IRPEF.

Allo stesso tempo, il legislatore prevede una soglia di esenzione. Tale soglia di esenzione è quella prevista dal citato comma 3 art. 51 del TUIR e ordinariamente fissata a 258,23 euro. In dettaglio, la legge sui fringe benefit stabilisce che

non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.

Attenzione però. L’eventuale superamento di detta soglia comporterà la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato importo di 258,23 euro.

Trovi qui la lista dei fringe benefit esenti.

Fringe benefit, tutte le modifiche dal 2020 al 2024

Ed è sull’importo previsto di 258,23 euro che, a partire dall’anno d’imposta 2020, il legislatore ha iniziato a prevedere delle modifiche al rialzo.

Volendo, dunque, ripercorre un po’ la storia dal 2020 o oggi, con riferimento all’anno d’imposta 2020 (quindi, ai fringe benefit erogati in quell’anno), l’importo di 258,23 euro fu raddoppiato e, quindi, innalzato a 516,46 euro (art. 112 decreto-legge n. 104/2020).

Successivamente, la soglia di 516,46 euro venne confermata anche per l’anno d’imposta 2021 (art. 6-quinquies, decreto-legge n. 41/2021).

A seguire, per l’anno d’imposta 2022 è stata portato a 600 euro (decreto Aiuti bis).

Il legislatore non si è fermato qui. Infatti, ha continuato nel trend di crescita della soglia ma inserendo anche la condizione, per il lavoratore dipendente, di avere figli a carico. Ecco quindi che:

  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 (art. 40 decreto-legge n. 48/2023), la soglia di esenzione fringe benefit è stata innalzata a 3.000 euro in ipotesi di figli a carico e mantenuta a 258,23 euro in assenza di figli a carico;
  • con riferimento ai fringe benefit erogati nel 2024, la legge di bilancio 2024, ha stabilito la soglia di esenzione a 2.000 euro in caso di figli a carico e a 1.000 euro in assenza di figli a carico.

La definizione di “figli a carico”

Da qualche anno, dunque, è entrata in gioco la presenza o meno di figli a carico. A questo proposito, ricordiamo che un figlio può considerarsi a carico del genitore quando il figlio stesso, nell’anno d’imposta di riferimento, ha posseduto un reddito complessivo:

  • uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni.

Non è necessario che il figlio conviva con il genitore. La verifica del superamento o meno della soglia reddituale per considerare il figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Inoltre, se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti con figli, il beneficio spetta dell’esenzione fringe benefit spetta per intero ad entrambi, purché il figlio si trovi nelle condizioni di potersi considerare fiscalmente a carico dei genitori (Circolare Agenzia Entrate n.23/E del 2023).

Riassumendo…

  • i fringe benefit sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di beni e/o servizi a favore dei lavoratori dipendenti
  • ordinariamente per loro è fissata a 258,23 euro la soglia di esenzione IRPEF (art. 51 comma 3 TUIR)
  • tale soglia, negli anni ha subito più volte modifiche dal legislatore
  • la legge di bilancio 2024 fissa la soglia di esenzione fringe benefit in 2.000 euro in presenza di figli a carico e in 1.000 euro in assenza di figli a carico.