Il regime forfettario si differenzia dal regime di vantaggio per non avere limiti di età. Premesso che dal 2016, il regime di vantaggio, per chi apre partita IVA, non è più possibile sceglierlo, questo prevede una durata massima di 5 anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età se i 5 anni finiscono prima.

Nel regime forfettario, invece, non ci sono limiti di età. Si può stare in questo regime per sempre, purché permangono i requisiti previsti dalla legge e purché non si rientri in nessuna causa di esclusione.

Inoltre, anche se si fuoriesce dal regime per perdita dei requisiti, nulla toglie di poterci rientrare nuovamente negli anni a seguire quando rientrano nuovamente le condizioni per esserci.

Anche il pensionato può aprire partita IVA e stare nel forfettario. Non sono, infatti, previste incompatibilità. L’unica cosa cui prestare attenzione è il reddito di pensione. Se si supera una certa soglia non si può essere forfettario.

Requisiti e cause di esclusione

Secondo la normativa attuale, per avere partita IVA in regime forfettario è indispensabile:

  • avere ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro;
  • non sostenere spese per pagare dipendenti e collaboratori per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

Sono anche previste delle cause di esclusione. In dettaglio, il legislatore dice che non possono essere forfettari:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. E’ fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Anche il pensionato nel regime forfettario

Per poter essere in tale regime di favore, è anche richiesto che di NON avere nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La pensione, ai sensi dell’art. 49 TUIR rientra nella definizione di reddito da lavoro dipendente. Questo significa che, ad esempio, nel rispetto di tutte le altre condizioni, il pensionato può aprire partite IVA ed essere in regime forfettario purché il reddito di pensione (o di lavoro dipendente) dell’anno precedente non risulti essere superiore a 30.000 euro.

Inoltre, la sua attività con partita IVA non comprometterà per nulla il suo assegno mensile di pensione.

Laddove, invece, il reddito di pensione dell’anno prima superi 30.000 euro, il pensionato non può stare in questo regime di favore, ma può avere partita IVA in regime ordinario.

Riassumendo…

  • non può essere partita IVA in regime forfettario chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
  • fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)
  • il reddito di pensione rientra nella stessa definizione di reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR)
  • quindi il pensionato può avere partita IVA in regime forfettario se, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, ha avuto nell’anno precedente un reddito di pensione o di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.