Con la decisione 2023/664 del 21 marzo 2023 pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’Italia è stata autorizzata a innalzare la soglia di esenzione dall’Iva fino a 85.000 euro.

In tal modo, le modifiche apportate dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, al regime forfettario diventano ufficiali.

Dunque, dopo la prima autorizzazione, è arrivato il lasciapassare finale da parte dell’Unione Europea.

Finalmente è possibile stilare in maniera definitiva il quadro dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione per l’applicazione del regime forfettario.

In primis, possiamo affermare con certezza che possono accedere al regime forfettario coloro i quali nell’anno precedente a quello di accesso al forfait: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro; hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Tali requisiti dovranno essere rispettati sia in fase di accesso che di permanenza al regime forfettario.

La decisione UE. Si al forfettario fino ad 85.000 euro

La necessità dell’autorizzazione dell’Unione Europea per innalzare la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime forfettario, era già nota da diverso tempo, anche nel dossier ufficiale della Legge di bilancio 2023, veniva messo nero su bianco che l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro, tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro.

La medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro, il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla legge di bilancio, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee.

Posto che la nuova direttiva si applica dal 1° gennaio 2025, c’era bisogna dell’autorizzazione dell’Unione Europea per anticipare i suoi effetti.

Dunque, arriviamo alla alla decisione 2023/664 del 21 marzo 2023 pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Decisione con la quale l’Italia ottiene l’autorizzazione finale ad innalzare la soglia di esenzione dall’Iva fino a 85.000 euro.

Regime forfettario 2023. Ufficiali i nuovi requisiti

Dopo l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea, è ufficiale che possono accedere al regime forfettario coloro i quali nell’anno precedente a quello di accesso al regime:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Così come prevede la direttiva 2025. I cui effetti, grazie all’autorizzazione in parola, sono stati anticipati in via retroattiva al 1° gennaio 2023, al superamento della soglia di 85.000 euro in corso d’anno, l’uscita dal regime non avviene sempre con effetto dall’anno successivo.

Infatti: con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata.  Si applicano le regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro.

Regime forfettario 2023. Cause di esclusione invariate

Non erano state oggetto di modifiche le cause di esclusione dall’applicazione del regime forfettario.

Dunque, è confermato che non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • ecc.

L’autorizzazione UE ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2023.