Svolgo l’attività di agente di commercio in regime forfettario; a breve prenderò in leasing un’auto che utilizzerò prevalentemente per la mia attività; siccome sto valutando, dal prossimo anno, di passare al regime semplificato, mi chiedo se poi potrò iniziare a dedurre analiticamente dal reddito i canoni di leasing.

La determinazione del reddito nel regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito da tassare:

 

  • applicando al monte ricavi/compensi conseguito,
  • uno specifico indice di redditività (abbattimento forfettario).

 

Difatti, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

 

I contributi previdenziali possono essere dedotti  in via analitica.

 

Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o in alcuni casi del 5%.

Il passaggio al regime semplificato

 

In merito al passaggio dal forfettario all’ “ordinario”, l’Agenzia, con la risoluzione n°64/e 2018, ha chiarito che

 

  • sia il regime contabile semplificato sia
  • il regime forfettario,

 

rappresentano entrambi dei regimi naturali.

 

Da qui, è ammessa la facoltà di facoltà di transitare dal regime forfettario al semplificato senza rispettare alcun vincolo triennale come invece prescritto dall’art. 4 del DPR 442/1997.

 

Ad ogni modo, compiuto il passaggio,  non sarà necessario scontare alcun vincolo triennale di permanenza.

Il leasing se si passa dal forfettario al semplificato

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito su esposto.

 

Le regole ordinarie per dedurre il leasing prevedono che la quote deducibile nell’anno è determinata:

 

  • raffrontando il valore fiscalmente deducibile (25.822,84)
  • con il costo di acquisizione sostenuto dalla società di leasing.

 

Individuata la quote deducibile la stessa è da applicare ai canoni pagati nell’anno, nel limite percentuale dell’ 80% (art.164 del DPR 917/86, TUIR).

 

In merito al passaggio dal forfetario all'”ordinario” e alla deducibilità dei canoni di leasing, il comma 66 della Legge 190/2014 dispone che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

 

Dunque, non trovando applicazione il meccanismo dell’ammortamento, le spese sostenute nell’anno sono assorbite ,per il totale, dagli abbattimenti forfettari sopra citati.

 

A parere di chi scrive tale indicazione  valere per i beni acquistati a titoli di proprietà e non in leasing; difatti nel contratto di leasing la proprietà del bene rimane in capo al concedente; solo in caso di riscatto questa passa all’utilizzatore.

 

Difatti, in attesa di indicazioni ufficiali del Fisco, si ritiene che il contribuente può nell’anno del passaggio al semplificato iniziare a dedurre i canoni di leasing sostenuti, a partire dallo stesso anno.