Nel prossimo modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, dovrà essere indicato il credito d’imposta RT per gli acquisti effettuati nel 2020. Il credito spetta anche ai contribuenti forfettari tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. L’inserimento del credito d’imposta nel modello RT segue precise regole.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2021 tutti coloro che effettuano vendite al dettaglio devono rispettare l’obbligo di memorizzazione giornaliera  e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 D.Lgs 127/2015.

Lo scontrino è sostituito dal c.d documento commerciale.

Attenzione, non tutte le operazioni sono oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate. Infatti, rimangono escluse le operazioni che non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale, DPR 696/1996 e altre evidenziate nel D.M. M.E.F. 10 maggio 2019 e dal successivo D.M. 24 dicembre 2019, “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita’ esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”. L’obbligo è adempiuto tramite i registratori telematici che memorizzano i dati delle singole operazioni al dettaglio e a chiusura di cassa inviano il file all’Agenzia delle entrate. In realtà, la trasmissione del file all’Agenzia delle entrate può avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. In alternativa ai registratori telematici, è possibile assolvere all’obbligo con la procedura “documento commerciale on line“. Si tratta di un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul portale Fatture e corrispettivi. Il servizio è gratuito ma è consigliato soprattutto a chi effettua poche operazioni giornaliere(artigiani, lavoratori autonomi ecc). E’ accessibile anche da mobile e necessità di una connessione sempre attiva.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica de corrispettivi, fa venire meno alcuni adempimenti contabili.

Infatti, con la trasmissione telematica sono assolti gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ex art,24 del DPR 633/1972, decreto Iva.

Dal 1° gennaio 2021, le violazioni dell’obbligo in parola sono soggette al nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla Legge di bilancio. A tal proposito si veda il nostro articolo Trasmissione corrispettivi telematici: sanzioni a regime e fine del periodo transitorio.

Il crediti d’imposta RT anche per i forfettari

L’obbligo in parola, nella maggior parte dei casi, ha  comportato l’acquisizione di un nuovo registratore di cassa o comunque l’adattamento di quello già in possesso. Per agevolare tale acquisto/adattamento, il legislatore ha introdotto uno specifico credito d’imposta.

In particolare, per il 2019 e il 2020 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa. Il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni apparecchio, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Attenzione, la spesa deve essere pagata con strumenti tracciabili, carte di credito, debito ecc.

L’acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019 disciplina le modalità attuative del credito d’imposta.

Il credito spetta anche ai contribuenti forfettari. Anche se l’acquisto avvenuto in leasing.

L’utilizzo del credito segue precise regole. Infatti, è utilizzabile solo in compensazione in F24 (codice tributo 6899) e non può essere ceduto a soggetto terzi nè essere oggetto di rimborso. L’utilizzo può avvenire:

  1. a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero,
  2. qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

L’F24 va presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Forfettari e credito d’imposta RT: l’inserimento nel modello Redditi 2021

Il modello Reddito 2021 è stato pubblicato di recente. Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio.

Il credito d’imposta Rt deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.

Attenzione: nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU12.

Nello specifico, la compilazione della dichiarazione segue le seguenti indicazioni generali:

  • nel rigo RU1, colonna 1 riportiamo F9, il codice che identifica il credito d’imposta RT
  • nel rigo RU3, colonna 3, il credito d’imposta originariamente spettante;
  • rigo RU6, il credito utilizzato nel 2020;
  • infine, nel rigo RU 12, colonna2, il credito residuo eventuale da riportare nella dichiarazione successiva.

Anche i contribuenti forfettari devono seguire le suddette regole di compilazione.