Il contribuente che perde i requisiti per permanere nel regime forfettario o rientra in alcune della cause di esclusione deve comunicarlo all’INPS per portalo a conoscenza dell’inapplicabilità del regime contributivo di favore. Infatti, i contribuenti forfettari possono optare per una riduzione contributiva del 35%. Anche se successivamente si acquisiscono nuovamente le condizioni per operare nel forfetario non sarà più possibile applicare la riduzione contributiva. La comunicazione all’INPS va fatta tramite il proprio cassetto previdenziali artigiani e commercianti. La possibilità di richiedere la riduzione contributiva non riguarda: i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, i professionisti iscritti alle  cassa private nonchè i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Forfettari: la riduzione contributiva del 35%

Il comma 77 della Legge n°190/2014 prevede un’agevolazione contributiva per i contribuenti, artigiani e commercianti, che operano in regime forfettario:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La richiesta di applicazione della riduzione contributiva avviene tramite il cassetto previdenziale “artigiani e commercianti”. Difatti tale riduzione riguarda sia i contributi entro il minimale che quelli eccedenti. La richiesta non va replicata di anno in anno.

A tal proposito, nella circolare n° 28/2020, l’Inps ha chiarito che:

  • i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nell’anno N che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno N+1, non devono replicare la domanda;
  • coloro che invece intrapreso nell’anno N una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nell’anno N+1 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno N+1.

Detto ciò, chi ha  intrapreso una nuova attività nel 2021 ed intende aderire al regime contributivo agevolato, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività.

Rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione all’INPS.

La riduzione contributiva non riguarda: i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, i professionisti iscritti alle  cassa private nonchè i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Forfettari: la perdita dei requisiti e la comunicazione all’INPS

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57).

In particolare, come da circolare 35/2016 dell’INPS, l’uscita dal regime contributivo agevolato, si può verificare in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

In tale ultimo caso,  il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. Invece, nei primi due casi, il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Forfettari: la comunicazione all’INPS

La perdita dei requisiti per l’applicazione del regime contributivo deve essere comunicata prontamente all’INPS.

La comunicazione deve essere effettuata tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Nello specifico, selezionando:

  • “domande telematizzate”,
  • regime agevolato come da art. 1, comma 111, Legge n°208/2015 (ha modificato il comma 77 della Legge 190/2014).
  • “recesso”.

Il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

L’INPS preparerà gli F24 da pagare alle scadenze ordinarie (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio n+1) non tenendo più  conto della riduzione contributiva. Ci riferiamo alle scadenze dei contributi da pagare entro il minimale reddituale.