Se il contributo a fondo perduto superbonus previsto nel 2023 non è “spettante”, il contribuente può restituirlo spontaneamente con il ravvedimento operoso. Questo significa restituire l’importo ricevuto, oltre che sanzione (ridotta) e interessi al tasso annuo legale.

Proprio per consentire detta restituzione spontanea, l’Agenzia Entrate ha emanato la risoluzione in cui indica i codici tributo da utilizzare e le istruzioni per la compilazione del Modello F24.

Andiamo, dunque, a vedere come procedere.

Requisiti, domanda e importo

Il fondo perduto superbonus in commento non è da confondersi con il nuovo contributo fondo perduto superbonus 2024 previsto con il decreto-legge n.

212/2023.

Quello di cui l’Agenzia Entrate ha emanato la risoluzione per la restituzione spontanea, fu previsto per pareggiare la riduzione, per il 2023, della super detrazione fiscale dal 110% al 90% per i lavori fatti sull’abitazione principale.

Chi voleva vedersi riconoscere il beneficio era chiamato a fare domanda nella finestra temporale compresa tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023. Potevano farne richiesta i contribuenti che rispettavano i seguenti requisiti (tutti):

  • titolarità di diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto degli interventi;
  • l’immobile doveva essere adibito a propria abitazione principale (quindi, la casa oggetto dei lavori doveva essere quella in cui il committente ha residenza e dimora abituale);
  • reddito di riferimento 2022 (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro.

Il beneficio è stato fissato nella misura del 10% delle spese “pagate” dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 411179/2023). A ogni modo, il contributo non può superare i 9.600 euro.

Fondo perduto superbonus NON spettante, la restituzione spontanea

La stessa legge sul contributo fondo perduto superbonus 2023 (art. 9 decreto-legge n. 176/2022), prevede che, laddove dopo il riconoscimento del beneficio, l’Agenzia Entrate dovesse verificare la NON spettanza (perché ad esempio ne mancano i requisiti), quest’ultima procede al recupero dell’importo erogato, oltre che all’applicazione di sanzione e interessi.

Tuttavia, il contribuente, prima che l’Agenzia se ne accorga, può restituire l’importo applicando il ravvedimento operoso. Ecco, quindi, che la stessa Agenzia Entrate, per consentire quanto appena detto ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – CAPITALE;
  • 8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – INTERESSI;
  • 8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – SANZIONE.

La restituzione deve farsi con Modello F24 ELIDE (elementi identificativi) senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta. Dunque, in detto modello, oltre alla sezione dedicata ai dati anagrafici del contribuente, bisogna compilare la sezione “ERARIO ED ALTRO”, dove valorizzare i seguenti campi:

  • “tipo” (riportare la lettera “R”);
  • “codice” (indicare dei codici tributo di cui sopra);
  • “anno di riferimento” (indicare l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”, quindi “2023”);
  • “importi a debito versati” (riportare l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato).

Riassumendo…